Reggio C. – approvato lo Statuto della Città Metropolitana, soddisfatto Falcomatà.

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La città metropolitana è uno degli enti locali territoriali previsti nella Costituzione italiana, all’articolo 114, con la riforma del 2001 (legge costituzionale n. 3/2001. Ne sono state previste tredici tra cui Reggio calabria.

E qualche giorno fa, con il il 57 % dei voti favorevoli dell’Assemblea dei sindaci è stato approvato lo Statuto della Città metropolitana di Reggio Calabria. Un passaggio fondamentale per l’effettivo avvio delle attività del nuovo ente che pone Reggio Calabria sullo stesso piano delle altre importanti città italiane. Un appuntamento sul quale il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, puntava moltissimo. Lo Statuto è stato approvato con il voto di 56 sindaci, unico voto contrario quello arrivato dal Comune di Polistena.

Quarantacinque gli articoli di questa vera e propria “Magna charta” della nuova realtà istituzionale. I primi nove articoli definiscono i principi generali e di trasparenza amministrativa sulla quale questa si fonda. Gli articoli 10-25 stabiliscono le funzioni che sono attribuite alla Città metropolitana: dalla pianificazione strategica a quella territoriale, dal Sistema coordinato di gestione dei servizi pubblici alla mobilità e viabilità, dallo sviluppo economico e sociale, alla tutela dell’ambiente, dalla scuola al sostegno agli enti locali, dal lavoro alla cultura e al turismo, dall’agricoltura alla formazione professionale, dall’edilizia residenziale pubblica alla sicurezza e alla protezione civile.

Gli articoli dal 26-35 tracciano invece l’assetto degli organi deputati a guidare la Città Metropolitana stessa: il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana. L’iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta o al Sindaco metropolitano, o a ciascun Consigliere metropolitano o alla Conferenza metropolitana, ovvero a uno o più Consigli comunali o a una o più Unioni di Comuni che abbiano una popolazione residente pari o superiore a 10.000 abitanti oppure, infine, a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del territorio della Città metropolitana.

I Consiglieri metropolitani eletti dai consigli comunali di aapparteneza, svolgono la propria attività istituzionale a titolo gratuito ed hanno diritto al rimborso delle spese di missione connesse alla propria attività sulla base della previsione di legge e del regolamento interno.  Il Sindaco metropolitano può assegnare deleghe ad uno o più consiglieri, definendone natura e contenuti, nei limiti previsti dal presente Statuto deleghe grazie alle quali . Mediante le deleghe, il Sindaco metropolitano può attribuire ai singoli consiglieri il potere di compiere atti rientranti nella sua sfera di competenza. I consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto la direzione e il coordinamento del Sindaco metropolitano.

La Conferenza metropolitana è l’organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nella Città metropolitana, con poteri propositivi, consultivi, nonché deliberativi in relazione all’approvazione dello Statuto e delle sue modifiche e delibera con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione residente. La Conferenza metropolitana svolge funzioni consultive con riferimento alle materie oggetto di interesse della Città metropolitana su richiesta del Sindaco o del Consiglio metropolitano. Se il Consiglio non intende conformarsi al parere della Conferenza è tenuto a darne adeguata motivazione. La Conferenza può presentare proposte di delibera o di atti di indirizzo nelle materie di competenza del Consiglio, esprimere parere sull’adozione del Piano Strategico e del Piano territoriale proposti dal Consiglio metropolitano e un parere obbligatorio sugli schemi di bilancio previsionale annuale e pluriennale adottati dal Consiglio metropolitano, sul rendiconto annuale della gestione; in ordine alla costituzione di eventuali nuove zone territoriali omogenee, nonché in merito agli accordi tra la Città metropolitana e i Comuni non compresi nel territorio metropolitano.

Seguono poi le norme sugli enti strumentali (art 35), sull’amministrazione e il personale art. 36-38), sui rapporti tra la Città Metropolitana e i comuni (art. 36-42) – che individua cinque zone omogenee: l’Area dello Stretto, l’Area Aspromontana, l’Area Grecanica, l’Area della Piana, l’Area della Locride – e le disposizioni transitorie e finali. (art. 43-45).

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