Nicotera, revocata Scia per la somministrazione di alimenti e bevande ad un bar cittadino su disposizione del responsabile dell’area vigilanza

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Il responsabile dell’area vigilanza, Maurizio Marino, dando atto della situazione di urgenza e al fine di tutelare gli interessi dell’Ente comunale, ha emanato provvedimento di informazione antimafia di carattere interdittivo revocando la Scia per la somministrazione di alimenti e bevande intestata alla ditta che gestisce un bar nel comune tirrenico.

“Considerando che con Scia, protocollo numero 3455 dell’11/04/2017 – si legge nella determina –  veniva iniziata attività produttiva per la somministrazione di alimenti e bevande e che in data 15/05/2017 veniva inoltrata richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 91 e 100 del D.L.vo 06/09/2011, numero 159 e ss.mm.ii. nei confronti del titolare della ditta. La Prefettura di Vibo Valentia – Area I^ – Ordine e sicurezza pubblica, con nota protocollo numero 0018758 del 24/04/2018, acquisita al protocollo dell’Ente al numero 4852 del 26/04/2018, trasmetteva copia di informazione antimafia di carattere interdittivo emessa nei confronti della ditta”.

Decisione scaturita dopo aver preso atto della predetta nota della Prefettura di Vibo Valentia e dopo aver rilevato che l’anzidetta informazione ha significato che nei confronti della ditta in atti indicata “sussiste la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84 del Decreto Legislativo 159/2011”, e che, pertanto, la suddetta informazione ha carattere interdittivo dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa dell’atto sarebbe attestata dal fatto:

  • “che nel caso di informativa positiva il margine di apprezzamento discrezionale della P.A., in ordine all’eventuale mantenimento del rapporto con il privato interessato della predetta informativa, è sostanzialmente inesistente, riducendosi ad una presa d’atto di un accertamento di circostanze ostative al mantenimento del predetto rapporto che si pone come meramente consequenziale all’intervenuto accertamento operato dalla competente Prefettura;
  • che in presenza di una informativa prefettizia antimafia che accerti il pericolo di condizionamento della ditta da parte della criminalità organizzata, non residua in capo all’organismo committente alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione, trattandosi di provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all’Autorità di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che alla misura interdittiva devono prestare osservanza;
  • che è esclusa la necessità della comunicazione di avvio del procedimento relativamente all’informativa antimafia, trattandosi di atto di natura cautelare caratterizzato da celerità, riservatezza;
  • che, per l’effetto interdittivo e vincolante che riveste, l’Amministrazione è tenuta doverosamente a procedere al ritiro del provvedimento, non potendo la stessa procedere ad istruttoria ed a valutazioni autonome su quanto risultante dall’informativa (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 5879/2010; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 1378/2017)”.
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