Carlo Mosca, già prefetto e consigliere di Stato e Vice Direttore del Sisde dal 1994 al 1996, ha tenuto una lezione dal titolo “Democrazia e Sicurezza. Le Regole dell’Intelligence in Italia”, durante il Master in Intelligence dell’Università
della Calabria, diretto da Mario Caligiuri.
Mosca ha avviato la sua lezione parlando della legge n. 801 del 24 ottobre del 1977 che ha regolamentato, per la prima volta in Italia, l’attività dei Servizi.
“Questa legge- ha affermato – ha segnato una profonda discontinuità rispetto al passato per diversi motivi: in primo luogo perché ha precisato la responsabilità politica nell’attività dell’intelligence nonché la natura civile e militare delle strutture operative, operando una chiara distinzione tra l’attività convenzionale delle forze di polizia e quella non convenzionale espletata dai servizi di informazione e di sicurezza. In secondo luogo, ha avuto il merito di definire l’autonomia dell’intelligence rispetto alla magistratura, non riconoscendo agli operatori dei servizi la qualifica di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
La legge n. 801 del 1977- ha detto ancora – ha permesso di far uscire l’intelligence da un cono d’ombra, tracciando la strada per un giusto equilibrio tra l’esigenza della segretezza e l’esigenza della trasparenza.
Prima dell’emanazione di questa legge, il diritto era considerato un impedimento all’attività dei servizi che godevano di un’ampia discrezionalità che, in alcuni casi, poteva perfino sfociare in arbitrio. Questa legge ha quindi consentito
un’evoluzione democratica dei servizi ed ha permesso il superamento della contrapposizione tra norme ed intelligence”.
Inoltre, favorendo la successiva approvazione della legge – ha ricordato Mosca – la Corte Costituzionale emanó la sentenza n. 86 del 1977, in cui affermó che: “la sicurezza nazionale
costituisce un interesse essenziale
insopprimibile per la collettività”.
La legge n. 801 del 1977 ebbe pure il merito di introdurre nel nostro ordinamento il tema del segreto di Stato, rinviando a una più puntuale regolamentazione la rispettiva disciplina ( il che è avvenuto con la legge n.124/2007), preoccupandosi comunque di specificare che in nessun caso il segreto di Stato può coprire fatti eversivi dell’ordine costituzionale
Mosca ha poi evidenziato anche l’importanza della legge n. 124 del 2007. che rappresenta un tassello importante per l’evoluzione e l’organizzazione dei Servizi nel nostro Paese. “Questa legge – ha affermato – emanata dopo trent’anni dall’entrata in vigore della prima, ha il merito di rinnovare completamente questo settore di interesse nazionale. In essa viene
disciplinato il procedimento per l’ apposizione, l’opposizione e la conferma del segreto di Stato. La legge attribuisce, inoltre, al Presidente del Consiglio dei Ministri la direzione
e il coordinamento dei servizi d’intelligence, consentendogli, ove lo ritenga opportuno, di delegare le funzioni a lui non attribuite in via esclusiva”.
Tra le funzioni esclusive attribuite al Presidente del Consiglio, Mosca ha ricordato proprio l’alta direzione della politica della sicurezza della Repubblica nonché l’apposizione e l’opposizione del Segreto di Stato, come anche la nomina e la revoca del direttore e Vice-direttore delle Agenzie, del Segretario e del Vice-segretario del Dis, il rilascio e la revoca del nulla osta di segretezza, l’emanazione delle direttive e di coordinamento per la protezione delle Infrastrutture critiche.
Mosca si è poi soffermato su quello che è consentito o non è consentito fare agli operatori dei servizi segreti e ha proceduto ad una comparazione tra il diritto italiano e quello anglosassone. A tal proposito- ha sottolineato- mentre nel diritto italiano tutto è vietato, salvo quello che è autorizzato dalla legge; nel diritto di common law avviene esattamente il contrario: tutto è autorizzato salvo quello che è vietato”.
Nella legge n.124 del 2007- ha affermato poi – sono previste per gli appartenenti ai Servizi le garanzie funzionali, ossia il legislatore ha introdotto una causa di giustificazione speciale che rappresenta un vero e proprio scudo alle attività autorizzate dal Presidente del Consiglio e che non violino beni giuridici espressamente indicati dalla legge. Secondo quest’ultima le condotte degli operatori devono essere preventivamente autorizzate, di volta in volta, e devono essere ritenute indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto di precise condizioni e limiti tra i quali spicca l’impossibilità, in qualunque circostanza, di attentare alla vita e all’integrità fisica, alla libertà morale e a quella personale della persona. La causa di giustificazione speciale si applica anche a chi non fa parte dei Servizi qualora, se richiesto, con la propria azione abbia contribuito al raggiungimento delle finalità istituzionali.
Mosca si è, da ultimo, soffermato sulle incisive funzioni del Comitato per la Sicurezza della Repubblica, al quale non può essere opposto il segreto di Stato e al quale vanno comunicate preventivamente le nomine dei Direttori e dei Vice Direttori delle Agenzie, come la nomina del Direttore generale e dei Vice del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Il Copasir può inoltre esprimere pareri, che sono obbligatori ma non vincolanti, per esempio sui regolamenti e sui fondi di bilancio ed è tenuto a svolgere una relazione annuale al Parlamento sulla propria attività.
Mosca, da ultimo, ha affermato- che “in Italia per quanto riguarda l’attività dell’intelligence è stato disegnato un sistema di poteri e di controlli, di pesi e di contrappesi, nel pieno rispetto dei valori costituzionali”.
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