Con la Sentenza n. 770/2024 del 3 dicembre 2024 pronunciata dal Tribunale Civile di Palmi nella persona del Giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, si è definito in senso favorevole per l’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio il giudizio di merito Registro generale Affari Contenziosi (R.g.A.C.) n. 1233/2023 instaurato dall’ Ente medesimo contro Corap e Agenzia Entrate Riscossione (ADER).

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Con la Sentenza n. 770/2024 del 3 dicembre 2024 pronunciata dal Tribunale Civile di Palmi nella persona del Giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, si è definito in senso favorevole per l’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio il giudizio di merito Registro generale Affari Contenziosi (R.g.A.C.) n. 1233/2023 instaurato dall’ Ente medesimo contro Corap e Agenzia Entrate Riscossione (ADER).

In particolare, il giudizio ha avuto ad oggetto una opposizione all’esecuzione -proposta dall’AdSP, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria- preannunciata attraverso una cartella esattoriale, notificata all’AdSP da ADER su mandato dell’ente impositore Corap, il 18.9.2023, di importo pari ad € 1.010.412,88, relativa ad una non meglio precisata “Quota Consortile anno 2021”.

Il Tribunale, con la predetta sentenza, nel rigettare le difese delle parti opposte, ha dichiarato la tardività della costituzione in giudizio di CORAP, della relativa produzione documentale, nonché l’infondatezza delle eccezioni formulate dal CORAP tanto in via preliminare (asseriti e inesistenti difetto di notifica della opposizione e difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario), quanto nel merito.

L’opposizione dell’AdSP è stata, pertanto, definitivamente accolta, e per l’effetto, la cartella opposta è stata dichiarata illegittima e nulla, per mancanza di prova sull’esistenza del credito fatto valere. Con condanna del Corap a rifondere all’AdSP le spese di lite relative, tanto al giudizio cautelare, quanto al giudizio di merito.

Infatti, già in corso di causa, era stata accolta, dal medesimo Tribunale, con ordinanza del 3 luglio 2024, la domanda cautelare avanzata dall’AdSP, di sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella.

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