INTELLIGENCE, GIORGIO RAGUCCI AL MASTER DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA: “TRA SICUREZZA NAZIONALE, COSTITUZIONE E CONTROLLO DEMOCRATICO, IL SEGRETO DI STATO RESTA UNO DEI NODI PIÙ DELICATI DELL’ORDINAMENTO REPUBBLICANO”

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RENDE (15.1.2026) – “Il segreto di Stato e le garanzie funzionali” è il tema della lezione tenuta da Giorgio Ragucci, già funzionario presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al Master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri.

Ragucci ha esordito affermando l’importanza della trasversalità dell’intelligence, poiché si tratta di un vasto panorama strategico alla luce degli avvenimenti del nuovo millennio. Difatti, la sicurezza dello Stato ha manifestato un ruolo centrale all’interno del dibattito globale, in precedenza soppiantato alla fine del XX secolo. L’odierna missione dell’intelligence si fonda sul garantire la pace e sull’implementazione del benessere dei cittadini.

L’esposizione è proseguita con un breve excursus in ottica storico-normativa. Un aspetto fondamentale della disciplina è certamente costituito dal segreto di Stato, il quale ha radici profonde, come testimoniano le primordiali forme di organizzazione sociale (ad es. quella degli assiro-babilonesi).

Del pari, un’importante parentesi è rappresentata dalla Repubblica Serenissima di Venezia, dove venne istituito un tribunale, il cosiddetto “Consiglio dei dieci”, con il fine di valutare le eventuali violazione alla disciplina del segreto.

In seguito, nell’esperienza preunitaria si verificò un ampliamento della normazione in materia di segreto di Stato, sull’onta di due opposte scuole pensiero.

La prima, fu quella di matrice franco-napoleonica, che sanciva come la violazione del segreto di Stato, fosse elemento costitutivo dei reati, a prescindere dalle condizioni di belligeranza o nella vigenza dello stato di pace.

Diversamente, nell’ordinamento toscano, la violazione della normativa in materia di segreto, poteva integrare ipotesi di circostanza aggravante del reato-base, a seconda che si versasse in tempo di guerra o di pace. Inizialmente, il neonato Stato Sabaudo seguì il primo orientamento, per poi “virare” sull’indirizzo “toscano”.

La disciplina del segreto venne ulteriormente implementata sia sotto il profilo penale che processuale. Orbene, il panorama normativo andò incontro ad un irrigidimento nell’epoca fascista.

Con l’avvento della Carta Costituzionale si posero i primi profili di illegittimità tra la disciplina vigente e il nuovo assetto ordinamentale.

La valutazione dei profili di incostituzionalità spettò in primis alla Corte Costituzionale, che nel 1977, fu investita della prima grande questione in materia.

Il giudice a quo lamentava la contrarietà a Costituzione degli articoli 342 e 352 del Codice di procedura penale, poiché il rimettente asseverava che quest’ultime disposizioni non consentissero l’esercizio dell’azione penale in presenza del segreto di Stato (il caso di specie era originato dal processo al “golpe bianco”). La consulta si pronunciò con la sentenza n. 86 del 1977, la quale sancì la preminenza della sicurezza nazionale su ogni potere dello Stato.

Difatti, nell’argomentazione della Corte, la sicurezza è il presupposto necessario affinché si possa affermare la vigenza dello Stato, senza il quale di riflesso non può esistere nessun altro potere all’infuori di esso, quale ad esempio la giurisdizione. La sentenza fu di tale importanza che venne nuovamente perfezionata ed integrata in successive decisioni, come la sentenza n. 106/09 (caso Abu Omar), in materia di apposizione del segreto. Nell’argomentazione della Corte, solo l’esecutivo può valutare l’opportunità dell’apposizione dello stesso, trattandosi esclusivamente di un giudizio di natura politica.

Sin da subito, secondo Ragucci, la normativa in materia ha posto la questione di quale dovesse essere la sede più opportuna per valutare la meritevolezza dell’apposizione del segreto.

La soluzione prospettata è quella dell’organo di controllo parlamentare (oggi COPASIR, prima COPACO, che dovrebbe diventare una “camera di compensazione”, come auspicato “tra le rime” dalla Corte Costituzionale n. 86 del 1977.

Inoltre, sulla scia di autorevoli voci si suggerisce di mutare la dicitura di “segreto di Stato” in “segreto della Repubblica”, col fine di sottolinearle la maggiore trasparenza in materia.

I principi suddetti hanno posto le fondamentata della L. 801/1977 (la prima legge ordinaria in materia ad essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale), che regolamenta le attività degli organismi di Intelligence (SISMI e SISDE) e del segreto di Stato.

Inoltre, Ragucci ha sottolineato come la l. n. 801/77 ha posto il problema della tutela penalistica dei funzionari dei servizi di informazione, poiché la predetta legge non aveva previsto una scriminante ad hoc in presenza di consumazione di fatti costituenti reato, continuando perciò ad operare la scriminante generale dell’art 51 c.p. (esercizio del diritto o adempimento del dovere).

Sul punto, il docente richiama un’intervista sul Corriere della Sera del 1984, dell’allora Ministro dell’Interno Oscar Luigi Scalfaro, che teorizzò il cosiddetto “scudo politico” per gli appartenenti ai servizi. La menzionata tesi venne accolta anche dal Prefetto Carlo Mosca.

Quest’ultimo indirizzo venne recepito soltanto con la legge di riforma n. 124 del 2007 (artt. 17 e ss.), che ha parimenti escluso le garanzie funzionali per diversi reati in materia di ordine pubblico e contro la personalità dello Stato (ex multis gli artt. 270-bis e 416-bis del codice penale). La normativa è stata interessata da diverse novelle, da ultimo ad opera del “pacchetto sicurezza” (l. n. 80 del 2015).

La lezione è proseguita con l’analisi delle disposizioni in materia di segreto di Stato, secondo l’analisi degli artt. 39, 40 e 41 della legge n. 124. Il segreto di Stato può essere apposto per durata massima di 15 anni prorogabili di ulteriori 15. Il docente ha poi analizzato i profili relativi alla facoltà di nomina dell’autorità delegata da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il docente ha in conclusione analizzato i quattro livelli del c.d. “sistema delle classifiche”, in presenza di informazioni la cui diffusione debba essere limita, che consistono in: riservato, riservatissimo, segreto e segretissimo. Quest’ultimo sistema ha previsto che tali informazioni possono essere trattate soltanto da personale in possesso di nulla osta di sicurezza (NOS) (secondo l’attuazione del principio del need to know).

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