Nella giornata del 19 febbraio, nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, è stata discussa la riformulazione dell’emendamento presentato da Forza Italia in materia di rigassificatori. Il testo prevedeva che gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto con autorizzazioni in scadenza entro il 31 dicembre 2026 potessero continuare a operare sulla base dell’autorizzazione originaria qualora entro il 30 giugno 2026 fosse stata presentata istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione anche in altro sito. La disposizione stabiliva inoltre che, qualora fossero previste opere necessarie al mantenimento o al trasferimento dell”impianto in altro sito, l”efficacia dell”autorizzazione originaria fosse prorogata fino al completamento delle opere stesse. Si trattava di una riformulazione non meramente formale, ma strutturalmente incisiva. Tuttavia l’emendamento non è stato approvato per ragioni procedurali. Il decreto Milleproroghe è stato chiuso in commissione senza il voto favorevole su quella norma. Questo è il dato oggettivo. Non esiste oggi alcuna proroga normativa approvata. Non vi è alcuna stabilizzazione legislativa della permanenza del rigassificatore a Piombino oltre l”orizzonte autorizzativo vigente. La Italis LNG continua a operare esclusivamente sulla base dell’autorizzazione attualmente efficace e nei termini da essa previsti. Per comprendere la portata del dibattito è necessario analizzare con precisione il contenuto giuridico della proposta riformulata.
Il meccanismo previsto dall’emendamento
La disposizione introduceva un meccanismo di ultrattività automatica dell”autorizzazione originaria. In presenza di una semplice istanza presentata entro il 30 giugno 2026, l’impianto avrebbe continuato a operare fino alla conclusione del procedimento amministrativo.
Non si trattava di una proroga con termine predeterminato. Non veniva stabilita una nuova scadenza certa. L’efficacia dell’autorizzazione si sarebbe estesa per un periodo potenzialmente variabile, legato alla durata dell’iter amministrativo.
Dal punto di vista tecnico questo avrebbe prodotto tre effetti principali:
● sospensione sostanziale dell’effetto estintivo della scadenza formale;
● continuità automatica dell’esercizio senza soluzione di continuità;
● spostamento del fondamento della legittimità dalla durata autorizzativa alla mera pendenza del procedimento.
La differenza rispetto al quadro attuale è rilevante. Oggi la scadenza mantiene piena efficacia giuridica. Con l’emendamento la scadenza avrebbe perso la sua funzione sostanziale.
Il nodo della temporaneità
La nave rigassificatrice di Piombino è stata autorizzata in un contesto emergenziale, con una esplicita impostazione fondata sulla temporaneità. Una proroga automatica condizionata alla sola presentazione dell’istanza avrebbe inciso in modo significativo su questo impianto originario. Non si tratta di affermare una illegittimità automatica. Si tratta di rilevare una tensione tra la narrativa della temporaneità e un meccanismo normativo che avrebbe potuto prolungare l’efficacia autorizzativa per un periodo non determinato. Particolarmente significativa è la previsione secondo cui, qualora fosse prevista la realizzazione di opere in altro sito, l’autorizzazione originaria sarebbe rimasta efficace fino al completamento delle opere stesse. In tal modo si sarebbe determinata una sovrapposizione temporale tra sito attuale e progetto alternativo. Anche questo è un elemento di forte rilievo amministrativo.
Il coordinamento con le norme ambientali
La riformulazione precisava che restano fermi gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e quelli previsti dal decreto legislativo di attuazione della direttiva europea sul controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose.
Tale clausola salvaguarda il rispetto della disciplina ambientale e della sicurezza industriale. Tuttavia essa non incide sulla questione centrale, che riguarda la durata dell’efficacia autorizzativa.
La situazione attuale
Poiché l’emendamento non è stato approvato, il meccanismo di ultrattività automatica non esiste. Il quadro normativo rimane invariato. L’autorizzazione vigente conserva la propria scadenza. Eventuali proroghe o rinnovi richiederanno un nuovo intervento normativo o un provvedimento amministrativo espresso. La questione politica è aperta. Il governo potrà ripresentare una formulazione alternativa. Il Parlamento potrà riesaminare la materia in altro provvedimento. Ma allo stato dei fatti non è intervenuta alcuna modifica legislativa.
Una distinzione necessaria
Dire che il rigassificatore “resta” descrive una condizione fattuale; ma non equivale a dire che sia stata approvata una proroga normativa. La differenza non è terminologica. È giuridica. Una permanenza derivante dal quadro autorizzativo vigente non ha la stessa natura di una permanenza fondata su una norma che neutralizza la scadenza. Nel primo caso siamo in presenza di un assetto transitorio. Nel secondo caso saremmo stati di fronte a una stabilizzazione legislativa. Ad oggi quella stabilizzazione non esiste. Ed è su questa distinzione che deve fondarsi ogni valutazione corretta dei fatti accaduti il 19 febbraio in Commissione alla Camera.
Giovanni Tonini



