Le dichiarazioni del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica secondo cui il rigassificatore di Piombino “al momento va prorogato, perché non c’è soluzione alternativa pronta” richiedono una puntualizzazione che non è politica, ma giuridica.
La proroga non è un automatismo imposto dall’ordinamento. Non è una conseguenza inevitabile della mancanza di alternative immediate. È una decisione che incide su un equilibrio istituzionale già definito e che deve confrontarsi con principi costituzionali precisi.
Il quadro originario e la temporaneità
L’autorizzazione dell’impianto è stata rilasciata in un contesto emergenziale con durata limitata a tre anni. La temporaneità non rappresentava un elemento accessorio, ma la condizione di legittimazione dell’intervento.
Nel diritto amministrativo il termine apposto a un provvedimento straordinario svolge una funzione sostanziale. Esso delimita nel tempo il sacrificio imposto al territorio e costituisce parte integrante del bilanciamento tra interessi pubblici contrapposti.
Modificare quel termine significa alterare l’equilibrio originario.
Tre anni costituiscono un arco temporale adeguato allo scopo di individuare soluzioni alternative e completare gli iter necessari al trasferimento. L’eventuale assenza di una soluzione pronta non configura un impedimento giuridico sopravvenuto. È il risultato di una gestione amministrativa del tempo noto sin dall’inizio.
I principi costituzionali coinvolti
La questione non riguarda soltanto l’opportunità politica della proroga. Riguarda la coerenza con l’assetto costituzionale.
Articolo 97 della Costituzione
Il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione impone programmazione, coerenza e rispetto delle condizioni poste a fondamento degli atti amministrativi. Se una misura è giustificata come temporanea, l’amministrazione deve operare affinché quella temporaneità sia effettiva oppure motivare in modo rafforzato l’eventuale mutamento.
Articolo 3 della Costituzione
Il principio di ragionevolezza e uguaglianza sostanziale richiede che situazioni analoghe siano trattate in modo coerente e che le scelte pubbliche non siano arbitrarie. Una proroga fondata esclusivamente sull’assenza di alternative predisposte rischia di tradurre un ritardo gestionale in un sacrificio territoriale non ragionevolmente giustificato.
Articolo 41 della Costituzione
L’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o arrecando danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Il bilanciamento tra sicurezza energetica e tutela del territorio deve essere effettivo e proporzionato nel tempo. La temporaneità costituiva è parte di quel bilanciamento.
Articolo 117 della Costituzione
La materia dell’energia rientra nella competenza concorrente tra Stato e Regioni. L’intervento emergenziale ha inciso su tale equilibrio attraverso poteri commissariali straordinari. Ciò non elimina il rispetto dell’assetto costituzionale delle competenze, né consente di trasformare una misura temporanea in una soluzione strutturale senza un nuovo percorso normativo coerente.
Il principio dell’affidamento
Accanto ai parametri costituzionali opera il principio dell’affidamento legittimo, consolidato nella giurisprudenza amministrativa.
Un territorio che accetta un impianto sulla base della sua durata limitata matura un affidamento qualificato su quella condizione. Superare la scadenza non è giuridicamente impossibile, ma richiede una motivazione rafforzata e una valutazione comparativa aggiornata degli interessi coinvolti.
Non può essere rappresentato come un esito inevitabile.
La distinzione decisiva
Oggi l’impianto opera sulla base dell’autorizzazione vigente. Nessuna norma ha disposto una proroga automatica. Il tentativo di introdurre un meccanismo di ultrattività attraverso il Milleproroghe non è stato approvato.
La scadenza conserva piena efficacia giuridica.
Se si riterrà necessario prorogare, ciò comporterà una scelta normativa che incide su principi di temporaneità, proporzionalità, buon andamento e tutela dell’affidamento. Non si tratterà di una mera presa d’atto dell’assenza di alternative.
La proroga non è un obbligo giuridico. È una decisione politica che deve misurarsi con la Costituzione e con gli impegni originariamente assunti.
Ed è su questo piano che il confronto deve restare, con rigore istituzionale e rispetto per la credibilità dello Stato.
Giovanni Tonini



