La seconda sezione del Tar per la Calabria ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Joppolo per l’annullamento della decisione di costituire, per l’anno scolastico 2016/2017, nella scuola Primaria di Joppolo, due pluriclassi. Il ricorso era stato presentato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmelo Mazza, contro Miur, ufficio scolastico regionale, ufficio scolastico provinciale e istituto Comprensivo di Nicotera di cui la scuola fa parte. Già nel mese di settembre la giunta aveva deliberato contro tale decisione, ma non avendo avuto alcuna risposta in merito da parte delle istituzioni competenti, a novembre avrebbe deciso di adire le vie legali impugnando gli atti con i quali gli uffici scolastici intimati non davano esecuzione al decreto dirigenziale del 5 luglio 2016 e quindi allo sdoppiamento delle classi, una delle quali composta da 20 alunni (II e III), di cui uno portatore di disabilità e l’altra (IV e V) composta da 21 alunni, di cui uno portatore di disabilità. Da parte sua l’Ente ha posto alla base dell’appello specifiche motivazioni,“eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti in fatto e in diritto, difetto di istruttoria, contraddittorietà, sviamento e violazione di legittimo affidamento”. L’intera vicenda giudiziaria è stata seguita per il Comune, a titolo gratuito, dall’avvocato Salvatore Vecchio. “Da parte mia – afferma – non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione per il risultato avendo il Tar per la Calabria accolto tutti i motivi su cui si fondava il ricorso, poi da me illustrati nella Camera di Consiglio del 13 dicembre. La sentenza premia comunque la determinazione e la sensibilità con le quali il sindaco Mazza e la sua compagine hanno fronteggiato anche questo problema, curando gli interessi della comunità scolastica e comunale in genere; problema che, in verità, andava affrontato con uguale sensibilità e determinazione molto tempo prima del suo insediamento. Occorre adesso riprendere tutte quelle iniziative di tutela delle scuole del Comune di Joppolo”. Un ricorso “fondato” per il Tar , in quanto “la decisione impugnata – si legge nella sentenza – si pone in contrasto con il Dpr 81 del 2009, nella parte in cui prevede che si può procedere alla formazione di una pluriclasse solo se il numero massimo del contingente di alunni non sia superiore a 18, in comune montano e in un territorio, per come dichiarato dallo stesso Ente, a rischio di devianza minorile”, situazione, quest’ultima, che consentirebbe, a detta del Tar, di “costituire classi uniche per anno di corso con un numero minimo di 10 alunni”.