Approvata in via definitiva la legge sulla legittima difesa, che modifica alcuni articoli del codice penale, del codice civile e del codice di procedura penale. Ecco cosa prevede.
DIFESA SEMPRE LEGITTIMA. L’articolo 1 della legge modifica l’articolo 52 del codice penale sulla “difesa legittima”, precisando che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera “sempre” sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Il disegno di legge poi aggiunge un ulteriore comma all’articolo 52, per il quale si considera “sempre in stato di legittima difesa” chi, all’interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. Al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
NON PUNIBILITA’ PER GRAVE TURBAMENTO. Si esclude, con una modifica al codice penale in materia di “eccesso colposo” nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, “trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità”, ossia quando colui che commette il fatto agisce profittando “di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.
RISARCIMENTO DEL DANNO. All’articolo 3 si stabilisce che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
PENE PIU’ SEVERE PER VIOLAZIONE DI DOMICILIO. L’articolo 4, interviene sul reato di violazione di domicilio, inasprendo le pene. E’ infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per il reato di violazione di domicilio. Analogo inasprimento è previsto con riguardo all’ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Il disegno di legge interviene sia sul minimo che sul massimo edittale, sanzionando tale ipotesi con la pena detentiva che aumenta sia il minimo che il massimo passando da uno a cinque anni a “da due fino a sei anni”.
FURTO IN ABITAZIONE E FURTO CON STRAPPO. Il disegno di legge interviene sulle pene per il furto in abitazione e lo scippo, elevando la pena detentiva (nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni).
L’articolo 5 inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate con un minimo edittale di cinque anni di reclusione (attualmente quattro anni), mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.000 euro (attualmente 927 euro) a un massimo di 2.500 euro (attualmente 2000 euro).
RAPINA. L’articolo 6 del disegno di legge, infine, interviene sul reato di rapina. La disposizione modifica le sanzioni: la pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Per le ipotesi aggravate e pluriaggravate il disegno di legge prevede un analogo inasprimento sanzionatorio. In particolare per la rapina aggravata la pena della reclusione è elevata nel minimo da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata in “da 2.000-4.000 euro” (a legislazione vigente da 1.290 a 3.098 euro). Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da 6 a 7 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata in “da 2.500-4.000 euro” (a legislazione vigente da 1.538 a 3.098 euro).
LEGITTIMA DIFESA NEL CODICE CIVILE. L’articolo 7 prevede che nei casi della legittima difesa domiciliare è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. La modifica vuole fare in modo che l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità. Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.
SPESE DI GIUSTIZIA. L’articolo 8 del disegno di legge introduce delle novità al testo unico sulle spese di giustizia estendendo le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. E’ comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.
PRIORITA’ NEI PROCESSI. All’articolo 9 della legge si interviene sul codice di procedura penale affinchè “nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose”.
fonte askanews