Il Governatore Oliverio "Non poteva né inquinare né reiterare" Il Governatore Oliverio "Non poteva né inquinare né reiterare"

Il Governatore Oliverio “Non poteva né inquinare né reiterare”

Nessun commento Share:

Secondo la Cassazione Oliverio sarebbe stato “immotivatamente” costretto all’obbligo di dimora per 3 mesi a San Giovanni in Fiore, nell’ambito dell’inchiesta “Lande desolate” della procura di Catanzaro. Giudici della Suprema Corte severi anche nel giudizio riguardo all’intero impianto accusatorio riferito al governatore. «L’irrilevanza» nel presunto rallentamento dei lavori di piazza Bilotti per danneggiare Occhiuto «Errori di valutazione». «Irrilevanza del quadro indiziario». «Fondati dubbi sulla effettiva valenza del compendio probatorio». «Acritica unilateralità della lettura». «Coerenza logica dell’impianto compromessa».

«Chiaro pregiudizio accusatorio nei confronti di Oliverio». Sono solo alcune delle espressioni che i giudici della Corte di Cassazione hanno usato nelle motivazioni di accoglimento del ricorso dei legali di Oliverio avverso l’obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, che come è noto è stata annullata il 20 marzo dopo essere stata confermata invece dal Riesame di Catanzaro ed emessa dal gip, sempre del capoluogo. Tre mesi di “confino” a San Giovanni in Fiore per Oliverio, nell’ambito dell’inchiesta “Lande desolate” della procura di Catanzaro, che invece sono da considerare del tutto “immotivati” secondo gli ermellini.

«Sotto il profilo del pericolo di inquinamento delle prove – scrivono i giudici – non si specificano gli atti di indagine che potrebbero essere compromessi e che la misura imposta avrebbe lo scopo di salvaguardare dal rischio alterazioni». Per il pericolo di reiterazione invece, secondo la Cassazione, «la motivazione si fonda sulla base della carica ancora rivestita e dei rapporti spregiudicati intessuti con l’imprenditoria calabrese. Si tratta di una valutazione che pecca di genericità non potendosi desumere il pericolo di reiterazione dalla titolarità della carica rivestita, senza la evidenza di elementi concreti da cui desumere il pericolo della commissione di altri reati».

Particolarmente significativo poi, anche sul piano della suggestione politica e giornalistica, è il commento dei giudici della Suprema Corte a proposito del presunto intervento di Oliverio nel rallentamento dei lavori di piazza Bilotti a Cosenza, così da arrecare un danno al sindaco Occhiuto. «È irrilevante – scrivono i giudici – la sollecitazione indirizzata all’impresa Barbieri per il rallentamento della chiusura dei lavori dell’appalto per il rifacimento di piazza Bilotti di Cosenza, essendosi evidenziato da un lato la sua irrilevanza rispetto all’ipotesi di abuso di ufficio ascritta al ricorrente, e dall’altro lato, se ne è segnalata la possibilità di qualificarla in termini di corrispettivo dell’appoggio politico offerto dal ricorrente per il finanziamento di opere complementari». Ragion per cui, racchiude il capitolo la Cassazione, «l’acritica unilateralità della lettura di tale vicenda pone fondati dubbi sulla effettiva valenza indiziaria del compendio probatorio posto a fondamento dell’ordinanza cautelare e renderebbe pertanto doverosa una ulteriore e più approfondita valutazione che è tuttavia preclusa dall’insussistenza delle esigenze cautelari».

fonte il fattodicalabria.it

Condividi questo Articolo
Previous Article

San Costantino Calabro (VV), boom di presenze alla quinta edizione di Bimbimbici 2019  

Next Article

Ricadi e Limbadi, arrestati i boss Francesco e Diego Mancuso

You may also like

Il Governatore Oliverio "Non poteva né inquinare né reiterare"