Resi noti i concorrenti vincitori della prima fase del concorso di idee per la riqualificazione del lungomare di Nicotera. La commissione giudicatrice del Comune, infatti, ha scelto fra 77 concorrenti i 5 che proseguiranno fino all’individuazione del vincitore, cui sarà assegnato il premio in denaro e poi affidata la progettazione dell’intera opera. Il bando del concorso del progetto del finanziamento complessivo di 2milioni di euro, era stato annunciato dal sindaco Giuseppe Marasco ad ottobre 2025.
Il Comune di Nicotera ha, infatti, reso note, il 20 gennaio, le decisioni assunte dalla commissione giudicatrice (Presidente Arch. Amedeo Schiattarella, componenti: Arch. Carmen Oppedisano, Prof. Arch. Consuelo Nava, Arch. Maurizio Giovanni Imperio; Arch. Rosario Di Renzo), contenute nel verbale n. 2 del 9 gennaio 2026, il solo verbale reso pubblico, a differenza del verbale n. 1 del 5 gennaio precedente che è stato solamente citato nel corpo del verbale n. 2.

“Vi è, però – afferma Alessandro Caruso Frezza, presidente della sezione Italia Nostra di Vibo Valentia -, che la procedura si è svolta fino ad ora, a nostro parere, collezionando una serie grossolana di violazioni della c.d. lex specialis, cioè delle stesse regole che il Comune di Nicotera aveva ed ha dato a sé medesimo ai fini dello svolgimento del concorso. Tali violazioni hanno dapprima portato alla esclusione dei primi 12 concorrenti, poi al giudizio di non valutabilità delle idee di altri 48 concorrenti ed infine alla mancata valutazione e alla mancata attribuzione del punteggio ad altri 12 concorrenti, nonostante essi fossero stati ritenuti valutabili”.
Per l’associazione tante le violazioni. “In ordine di apparizione sulla scena procedimentale -dichiara il presidente -, la prima violazione si è avuta allorquando la idea-base è stata confezionata senza il previo svolgimento delle consultazioni popolari, adempimento preliminare invece deciso come necessario dal consiglio comunale (delibera C.C. n. 59/2023) e pure richiamato in ogni determina successiva emessa dalla r.u.p., arch. Oppedisano. La seconda violazione si è avuta allorquando (5 e 19 dicembre 2025) fu costituita la commissione giudicatrice: contrariamente a quanto prescritto nella lex specialis, essa non ha annoverato e non annovera fra i suoi componenti il rappresentante della Sovrintendenza ai Beni Culturali. La terza violazione si è avuta allorquando la commissione giudicatrice ebbe a riunirsi il 5.01.2026, quando invece il suo insediamento era stato fissato dovesse aversi solo il 9 gennaio successivo, ciò nella determina della r.u.p. medesima del 4.12.2025. La quarta violazione si è avuta allorquando, il 5.01.2026, la commissione non ha ammesso 12 concorrenti senza rendere note le motivazioni di tali non ammissioni. La quinta violazione si è avuta allorquando la commissione sembra avere dato un valore pregiudiziale determinante o comunque condizionante al “Rapporto preliminare redatto dal coordinatore”, redatto da un sesto soggetto, rispetto ai componenti la Commissione, quando della necessità di un tal Rapporto preliminare e di un “sesto soggetto aggiuntivo” non vi è traccia alcuna nella lex specialis. La sesta violazione si è avuta allorquando la commissione giudicatrice si è astenuta dall’attribuire qualsivoglia punteggio a 48 concorrenti, ritenendo, senza peraltro motivazione, le rispettive proposte ideative non meritevoli di punteggio: la mancata fissazione nella lex specialis del punteggio di c.d. “sufficienza” ha reso e rende non conforme questa mancata attribuzione del punteggio o quel giudizio di inidoneità nel merito che vi sono stati. La settima violazione si è avuta allorquando la commissione giudicatrice, in relazione ai residui 17 anonimi concorrenti, ha proceduto alla valutazione ed all’attribuzione del punteggio solo a i 5 di essi che poi sono transitati alla seconda fase, non valutando e/o non dando punteggio o non rendendolo noto in relazione agli altri 12 concorrenti”.
Quindi, per questi motivi, “o il r.u.p. procede all’annullamento in via di autotutela di ogni segmento concorsuale affetto da vizi – afferma Alessandro Caruso Frezza – oppure ciascuno dei 72 concorrenti, non ammesso o escluso, ha buone probabilità di far invalidare l’intero concorso, impugnando, nei termini di legge e dinanzi al TAR, la propria esclusione o la propria non ammissione o la propria non assegnazione del punteggio. In ogni caso, non è stato e non è una bella cosa un tal modo di procedere, a discapito dell’interesse collettivo diffuso che tutte le idee fossero oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio, pur basso esso potesse essere. Ciò soprattutto a tutela dell’interesse collettivo diffuso che la riqualificazione del lungomare di Nicotera fosse e sia il risultato di un concorso dai più ampi e variegati apporti ideativi e di una valida attività ponderativa e valutativa da parte della commissione”.



