La legge regionale n° 11 del 23 luglio 2003, concernente disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale e l’ordinamento dei Consorzi di Bonifica, prevede che i Consorzi stessi, nel rispetto delle vigenti disposizioni, possono stipulare intese e convenzioni con Enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi e per l’esecuzione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale e al consolidamento territoriale.
Ebbene, posto che il Consorzio di Bonifica Tirreno Vibonese, nella propria programmazione di intervento e di intendimento di sviluppo dell’intero territorio consortile intende dare attuazione alla predetta legge regionale promuovendo l’istituzione di protocolli di intesa ed accordi di programma con le varie Amministrazioni pubbliche e private operanti sull’intero territorio consortile, l’amministrazione Comunale – si legge in una recente deliberazione – “ha inteso addivenire alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con il suddetto Consorzio al fine di predisporre una pianificazione di interventi”.
Ttra questi interventi rientrano: a) le opere per il recupero, la manutenzione e la tutela dei sistemi di interesse naturalistico e ambientale; b) le opere per la manutenzione e la tutela dello spazio rurale e la conservazione delle risorse primarie; c) le opere per la canalizzazione delle reti scolanti, per la stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d’acqua e per la moderazione delle piene e i relativi manufatti; d) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità; e) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque e connesse installazioni; f) le opere di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche; g) le opere per la sistemazione idraulica agraria ed idraulica forestale e di forestazione produttiva; h) il riordino irriguo finalizzato alla razionalizzazione della distribuzione delle acque, comprendente la ristrutturazione, l’ammodernamento e il potenziamento delle reti; i) le opere di sistemazione idrogeologica; l) le opere per lo sviluppo e la valorizzazione agricola e forestale del territorio, da attuare nel rispetto dei diversi ecosistemi; m) le opere di interesse particolare dei singoli fondi di competenza dei privati e obbligatorie per essi, direttamente connesse alle finalità e alla funzionalità della bonifica; n) la creazione di infrastrutture di supporto per la realizzazione, la manutenzione e gestione delle opere sopra elencate, nonché l’acquisizione di apparecchiature fisse o mobili per l’espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di pulitura della rete scolante e di quella di irrigazione; o) le strade di bonifica e interpoderali, non classificate tra quelle comunali o provinciali.