*Ennesima battaglia portata avanti dai vertici del Codacons di Reggio Calabria* . Dopo aver querelato negli scorsi mesi i virologi star Burioni, Bassetti e Pregliasco, questa volta insieme all’associazione “ *Mille avvocati per la Costituzione* ” è stato presentato un esposto contro il Governo italiano.
Il Premier Mario Draghi, l’ex Presidente Giuseppe Conte e il Ministro Roberto Speranza sono stati chiamati in causa con una denuncia con diverse ipotesi di reato, tra le quali: “ *palesi violazioni* ” dei diritti e delle libertà, creato “discriminazione” attraverso l’imposizione del Green Pass ed “eversione dell’ordine democratico”. A redigere e presentare l’esposto sono stati gli avvocati Antonia Condemi e Denise Serena Albano, con il patrocinio del noto penalista avvocato Angelo di Lorenzo, Presidente dell’Associazione “Mille Avvocati per la Costituzione”. A tale iniziativa ha aderito il Presidente del Codacons della Regione Calabria, avvocato Francesco di Lieto depositando identico atto innanzi alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.
“Un “piccolo” colpo di scena dopo le recenti dichiarazioni dell’Avvocato Carlo Rienzi, storico Presidente del Codacons Nazionale che conferma lo spirito democratico e pluralista dell’associazione”, è quanto scritto in una nota. Nei giorni scorsi il presidente Rienzi, infatti, si era scagliato contro i non vaccinati, auspicando lo stop del reddito di cittadinanza e della pensione per coloro i quali non si sono ancora sottoposti all’inoculazione. “Si tratta presumibilmente di una provocazione”, puntualizza l’avvocato *Denise Serena Albano* . Il Codacons reggino ha reagito alle “palesi violazioni dell’ordinamento costituzionale e della personalità dello Stato, denunciando la discriminazione diretta o indiretta dei cittadini conseguita a tali violazioni”. In qualità di socio fondatore di “Mille Avvocati per la Costituzione”, il legale auspica che, a seguito della denuncia, tutti i rappresentanti delle delegazioni territoriali si riuniscano per affrontare “gli effetti della normativa “emergenziale” nel mondo del lavoro, della scuola, dell’università e in generale sui diritti fondamentali inviolabili di tutti i cittadini”.
Nell’atto depositato alle Procure di Roma e di Reggio Calabria, secondo quanto si legge, è scritto: “Il Governo della Repubblica italiana, il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica e quello precedente, nonché il Ministro della Salute, si sono resi responsabili di gravi delitti contro la personalità dello Stato e contro il sottoscritto cittadino, commessi attraverso l’utilizzo indebito – “sotto la propria responsabilità” ai sensi dell’art. 77 Cost. – del potere politico spettante al Parlamento e con l’approvazione, da ultimo, del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 (GU Serie Generali n. 175 del 23.07.2021) con cui è stato illegalmente prorogato lo stato di emergenza di rilievo nazionale adottato dal Consiglio dei Ministri con decreto del 31 gennaio 2020 ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018. Tale provvedimento normativo –sull’abbrivio di quelli adottati a decorrere dal 31 gennaio 2020–, prorogando una condizione emergenziale oltre la data di scadenza di durata massima prevista dalla legge, ha realizzato la finalità di prorogare anche la concentrazione in capo all’organo esecutivo del potere legislativo appartenente ad altro organo costituzionale, con un meccanismo impositivo, autoritario ed affatto democratico”.
I denuncianti rilevano che, durante la pandemia, “i diritti “fondamentali” sono stati privati, sospesi, impediti o limitati attraverso una normazione di secondo livello irrispettosa dei precetti costituzionali e del metodo democratico”. In particolare, si legge: “l’art. 13 Cost., che definisce la libertà personale inviolabile, limitabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge (riserva di legge) ed alla contemporanea presenza di un atto motivato dell’Autorità Giudiziaria (riserva di giurisdizione); e perciò la quarantena, l’isolamento fiduciario, il coprifuoco, l’obbligo di permanenza domiciliare, l’obbligo di indossare la mascherina e le altre restrizioni imposte alla libertà personale con metodi e strumenti (DPCM o Decreti Ministeriali) diversi da quelli indicati dalla regola fondamentale, risultano non solo illegittimi ma addirittura illegali”.
Nella denuncia si fa riferimento anche alle violazioni riguardanti la libertà di circolazione e di culto, nonché all’articolo 32 della Costituzione, “che riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, precisando che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” la quale, si precisa, non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana e, pertanto, l’imposizione autoritaria, diretta e indiretta, dell’accettazione acritica della politica governativa che non tiene conto della dignità e dell’opinione del popolo (attraverso il Parlamento) e della mia persona in ordine alla sottoposizione ad un trattamento sanitario in fase di sperimentazione (con l’assunzione di un siero autorizzato in via straordinaria e soggetto a monitoraggio addizionale dagli Enti regolatori), costituisce un obbligo illegittimo, subdolo e illegale”.
Non poteva mancare, da parte dei legali, il riferimento agli articoli 35 (sulla tutela del lavoro) e 41 (sulla libertà dell’iniziativa economica) della Costituzione. “L’art. 35 Cost., che impone alla Repubblica di riconoscere il lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni”, per il quale non sono previste possibilità di limitazioni, posto che il “Lavoro”, oltre ad un diritto personale assoluto, costituisce anche il fondamento su cui si erige la Repubblica democratica italiana, per cui la privazione, la chiusura o la sospensione del diritto al lavoro, quand’anche per ragioni sanitarie, non solo risulta illegittimo, ma finisce con l’essere una grave frattura delle fondamenta su cui si basa lo Stato (art. 1 comma 1 Cost.)”.
Il Codacons reggino denuncia inoltre i profili di illegittimità dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 e la sua proroga, poiché “per un verso, pur esistendo in Italia un piano pandemico risalente, non è previsto in alcuna fonte o norma del nostro ordinamento la possibilità che il Governo, utilizzando la disciplina della Protezione Civile, assuma il potere legislativo – esautorando il Parlamento – per sovvertire la gerarchia delle fonti normative, la struttura, le funzioni dell’apparato repubblicano con cui violare ripetutamente i diritti umani e civili inviolabili delle persone, sovvertendo così l’ordine e l’ordinamento costituzionale”. Per i legali, “il ricorso al sistema di protezione civile è consentito unicamente per il ripristino di quanto distrutto da disastri naturalmente conclamati (anche in termini di “devastazione” dei diritti e delle strutture sociali) e, comunque, non certo per quelli considerati su base previsionale da un “comitato tecnico scientifico””.
Inoltre: “pianificare e programmare un’azione nazionale di contrasto alla pandemia non può trascurare l’obiettivo strategico di intercettare in anticipo tutti i problemi della comunità nazionale per risolverli prima che impattino negativamente sul “sistema paese” (non solo sotto il punto di vista strettamente sanitario), mentre invece il frutto dell’azione governativa di diciotto mesi di gestione emergenziale ha dimostrato come il Governo italiano abbia mirato nella direzione opposta, sacrificando nel nome della salute “covidiana” l’intero benessere della comunità nazionale (anche la salute pubblica), annientando lo Stato, la Repubblica e la Società nei suoi gangli vitali: lavoro, economia e socialità”.
Nell’articolata denuncia i legali sostengono che “le decisioni del Governo italiano sulla pandemia abbiano avuto carattere e natura politica” e ciò “è dimostrato dalle scelte del Ministro della Salute e del Presidente del Consiglio in ordine all’elezione di quali fossero le fonti scientifiche da seguire, quali le cure, quali le terapie, quali i protocolli e quali le condotte necessarie per fronteggiare l’evento sanitario, escludendo altre possibili misure o soluzioni dal novero delle azioni possibili, finendo perciò per “scegliere” motu proprio ciò che andava privilegiato (es: siero vaccinale) e ciò che invece andava trascurato (es: cure domiciliari), violando l’essenza stessa della disciplina di protezione civile che richiede l’attuazione coordinata di ogni possibile misura volta a superare l’emergenza per ritornare alla ripresa il prima possibile delle normali condizioni di vita”.
Per il Codacons di Reggio Calabria, dal 9 marzo 2020 l’Italia intera è stata fatta entrare in un “turbinio confusionale”, ovvero: “sono state ridotte letteralmente sul lastrico migliaia di aziende, attività commerciali, famiglie e, con esse, la già malridotta economia nazionale: il lockdown ha segnato la coscienza e la memoria degli italiani in modo indelebile, e continua ad essere utilizzato dal Governo come strumento di minaccia, di intimidazione, che fa leva sulla paura della “chiusura” (e, si badi, non del virus) per costringere la popolazione all’accettazione di privazione di diritti che non dovrebbero essere “concessi” dal Governo, bensì riconosciuti come “naturali”, inviolabili e tutelati dallo Stato”.
L’azione governativa si sarebbe macchiata di “alcuni gravi delitti posti a tutela della “Personalità dello Stato””. Tra i reati configurati dagli avvocati rientrerebbe quello enunciato dall’art. 270 bis c.p, che “punisce “chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia (o partecipa) le associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di eversione dell’ordine democratico”. I legali del Codacons non vanno per il sottile, riscontrando la “cospirazione politica mediante accordo” (ex art. 304 c.p.): “l’accordo dei membri del Governo costituisce un pactum sceleris e cioè un concerto, un reciproco consenso liberamente manifestato di cui si è fatta apologia con l’obiettivo di sovvertire l’ordine pubblico costituzionale, costituito da quell’insieme dei principi fondamentali che riassumono l’ordine legale di una convivenza sociale ispirata ai valori costituzionali”. Le accuse, tutte gravissime, vanno dall’”attentato contro la Costituzione dello Stato” (ex art. 283 c.p.) all’”attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali” (ex art. 289 c.p.), dall’”usurpazione di potere politico” (ex art. 287 c.p.), all’”attentato per finalità terroristiche o di eversione” (ex art. 280 c.p.), fino alla concussione (ex art. 317 c.p.): “…si comprenderà come la condotta governativa sia punibile per l’abuso (oggettivo e soggettivo) del potere da parte del Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute, realizzato contro i cittadini in maniera strumentale alla costrizione, con la violenza della privazione, l’autoritarismo della concessione condizionata e sotto la minaccia della sanzione in caso di disobbedienza”.
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