A giorni scade il termine per la presentazione delle liste al Comune di Nicotera, nel mentre incombe la spada di Damocle di uno scioglimento comunale per il fenomeno di infiltrazione e di condizionamento mafioso, ai sensi dell’art. 143 del d.lgs 18 agosto 2000, 267 il quale recita che <in caso di verifica negativa dei presupposti di legge per disporre tale scioglimento, il comma settimo, stabilisce che il ministro dell’Interno emani un decreto di conclusione del procedimento, le cui modalità di pubblicazione, sul sito del ministero dell’interno.>
Se tale decreto di conclusione, ad oggi e con la maturazione dei termini, non è stato pubblicato dal Ministro, vuol dire che è attualmente giacente nel brogliaccio presso il Consiglio dei Ministri per l’emissione del decreto di scioglimento al pari della Città di Tropea, meno inquinata di Nicotera.
E’ di ieri la notizia che lo stesso sindaco ha annunciato sui social di volersi ricandidare con il medesimo simbolo della lista civica “Rinascita Nicoterese”, un emblema che ad oggi risulta aver affossata mortalmente la città. E’ il segno di una sfrontata sfida alle istituzioni: Prefetto, Ministro degli Interni e Governo. I tre Enti che sono coinvolti in questa delicata fase di verifica e accertamento delle cause di scioglimento.
A Nicotera la Società Civile, i partiti, i movimenti culturali e politici non presenteranno alcuna lista, atteso il clima creatosi a rischio della stabilità democratica, per come più volte denunciato sui giornali e fortemente verbalizzato dalle opposizioni nei vari Consigli Comunali.
Se ci dovesse essere una sola lista, quella dell’attuale sindaco, dovrà raggiungere il quorum, ma verrà dichiarata decaduta in fase di verifica degli eletti per incompatibilità e conflitto di interessi. Anche in caso di una seconda lista civetta, utile ad abbassare il quorum dei votanti, sarà ininfluente per gli stessi motivi suddetti. Fermo restando che ogni giorno è buono per la notifica dello scioglimento anche dopo il 9 giugno, al termine delle votazioni.
Marasco si vuole ricandidare nonostante sia stato raggiunto da un’ordinanza di demolizione della sua abitazione che, aldilà dell’abuso edilizio contestato, lo mette nella condizione giuridica di un conflitto di interessi essendo incompatibile per l’innesco allo scadere dei 90 giorni, il 3 giugno 2024, di un giudizio amministrativo verificandosi l’incompatibilità tra parti contrapposte tra il comune e l’eletto. Una norma prevista nell’art. 63 comma 1 n.4 del D.L.vo n.267/2000, creandosi un conflitto di interessi determinativo della lite medesima che possa orientare le scelte dell’eletto in pregiudizio dell’ente amministrato, o comunque possa ingenerare, all’esterno, sospetti al riguardo; donde risponde ad una scelta del legislatore di sacrificio del diritto alla carica a fronte di detta eventualità. Pertanto, la finalità della norma è quella di garantire che l’esercizio del mandato elettorale sia corretto ed è diretta a prevenire la possibilità che questi possa condizionare in proprio favore l’esito di un conflitto, facendo prevalere interessi di natura personale.
E’ un Sindaco strano quello di Nicotera. In un raro barlume di lucidità politica aveva immediatamente presentato le “dimissioni irrevocabili”, non appena si era insediata la Commissione di Accesso il 5 ottobre scorso, ma entro i 20 giorni li ha poi ritirate. Era l’unica cosa sensata che aveva fatto in cinque anni di disamministrazione, dopo aver spaccato il tessuto sociale e politico con danni rilevanti al comparto turistico ed economico della città.
Non ha completato alcuna opera pubblica, hanno sversato per anni la fogna comunale nei fossi e nel mare, la sanità ospedaliera locale allo sbando, la perdita della sede scolastica per inezia. Un sindaco che non ha neanche messo mano ai piani urbanistici, al piano spiaggia e al porto, Perché? Per paura di condizionamento? O perché è stata una libera e cinica scelta di non fare nulla per evitare problemi e quindi “condizionando e condizionandosi” nelle scelte scellerate di non sviluppo a tutela della poltrona e a danno della collettività? In ogni caso è un fatto grave che determina l’atteggiamento di un condizionamento interno o esterno la cui distinzione la legge non la prevede perché si ritiene che, entrambi i casi, siano motivo di condizionamento innescanti la necessità di scioglimento del Consiglio Comunale nonché, ancor più grave, l’ipotesi che possano scattare misure interdittive.
https://dait.interno.gov.it/pareri/99503
https://dait.interno.gov.it/pareri/12916