La Commissione straordinaria prosegue nel lavoro di riordino dell’ assetto amministrativo dell’ente comunale. Questa volta – con deliberazione n. 40 del 312 maggio scorso – è stato approvato il nuovo regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni al personale dipendente.
Un atto resosi necessario a detta dei tre inquilini di palazzo convento affinchè – si legge nella motivazione della delibera – è necessario recepire le nuove normative mediante l’approvazione di apposito Regolamento comunale che disciplini le modalità di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali specificando i casi di incompatibilità ed il procedimento autorizzatorio, in modo che venga assicurato che l’esercizio di tali attività non determini situazioni di conflitto di interesse con l’Amministrazione o ipotesi di incompatibilità con la posizione di lavoro ricoperta dal
dipendente all’interno della struttura.
Il regolamento consta di otto articoli. Il primo stabilisce le finalità dell’atto normativo adottato dai commissari, col secondo si stabilisce il divieto di svolgere qualunque attività che non sia conciliabile
con i doveri d’ufficio e l’immagine e il prestigio dell’ente. L’articolo tre stabilisce quali sono le attività che i dipendenti comunali a tempo pieno o con part time superiore al 50% non possono esercitare. L’articolo quattro invece stabilisce che eventuali richieste autorizzative all’esercizio di incarichi – per i dipendenti – dovranno essere valutate dai titolari di posizione organizzativa, sentito il Responsabile dell’ufficio personale ed informato il Responsabile per la prevenzione della corruzione e – per i titolari di Posizione Organizzativa – dal responsabile per la prevenzione della corruzione, secondo alcuni criteri (saltuarietà e occasionalità degli stessi nel breve periodo, non interferenza con l’attività ordinaria, natura dell’attività e relazione con gli interessi dell’Amministrazione, modalità di svolgimento, impegno richiesto e crescita professionale), precisando altresì che l’insieme degli incarichi autorizzati non potranno comportare annualmente un compenso lordo superiore a 1/5 (un quinto) del trattamento economico fondamentale lordo spettante, fermo restando il carattere di occasionalità dei singoli incarichi. L’articolo cinque invece disciplina quali sono gli incarichi per i quali non è necessaria la autorizzazione ( attività espletate esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale, senza scopo di lucro, pubblicazione di articoli o libri, l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni, industriali, la partecipazione a convegni e seminari, incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, incarichi conferiti per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo, incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita, attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione e docenze e ricerca scientifica). L’articolo sette infine stabilisce che “il dipendente che svolge un incarico senza la prescritta autorizzazione, o qualora vengano accertate richieste di autorizzazioni non veritiere, viene diffidato dall’ente a cessare la situazione di incompatibilità nei successivi 30 giorni e decorsi 30 giorni dalla diffida, ove l’incompatibilità non sia cessata, l’ente irroga al dipendente la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa”.
Con decreto n. 5 del 05/06/2017 inoltre la Commissione straordinaria di nominare il dott. Angelo Grande, già responsabile dell’Area Economico-finanziaria del comune anche Responsabile dell’area vigilanza.