Nel vibonese la crisi morde ma le opportunità del recente decreto per il Sud sembrano lasciar tutti indifferenti.

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Nel vibonese si parla sempre di sviluppo ma quando si presentano le buone occasioni enti locali e privati, sopratutto a queste latitudini, molto spesso non sanno proporre una progettualità in grado di intercettare le risorse disponibili che pur non mancano. I motivi sono diversi – dalla atavica lentezza delle classi dirigente locali alla mancanza di una visione strategica per il futuro – ma il risultato è sempre lo stesso: un immobilismo che non si addice ad una terra dove i livelli di disoccupazione sono ancora altisismi e l’emigrazione sta uccidendo decine e decine di comunità.

Tra le tante possibilità invece va certamente menzionato il il decreto concernente alcune disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 giugno scorso.

Leggendolo, ad esempio, apprendiamo che “al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma 17 e’ attivata una misura denominata: «Resto al Sud». Una misura rivolta ai soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti: a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria; b) non risultino gia’ beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialita. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui sopra che siano gia’ costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del positivo esito dell’istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) societa’, ivi incluse le societa’ cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le societa’ devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni meridionali. I finanziamenti di cui al presente articolo sono cosi’ articolati: a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura; b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalita’ definite dalla convenzione. Il prestito e’ rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia. Il prestito beneficia: a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento; b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 15 per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da parte del soggetto gestore. A tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e’ istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI). Sono finanziate le attivita’ imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell’artigianato e dell’industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi mentre sono escluse dal finanziamento le attivita’ libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attivita’ di impresa.

L’articolo due del decreto contiene invece Misure e interventi finanziari a favore dell’imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno. In pratica al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole, all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti puo’ essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonche’ mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile”.

Il decreto poi istituisce le cosidette zone economiche speciali – ZES al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese gia’ operanti, nonche’ l’insediamento di nuove imprese in delle aree, per l’appunto denominate «ZES». (Zona economica speciale). Ebbene, le nuove imprese e quelle gia’ esistenti, che avviano un programma di attivita’ economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalita’ individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri; b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e’ commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Un altra misura interessante prevista dal decreto è quella dell’articolo 10. Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), realizza, in raccordo con le regioni interessate nonche’ con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2017 e 25 milioni di euro.

Interessante anche l’articolo 11 – “Interventi urgenti per il contrasto della poverta’ educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno” – al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della poverta’ educativa minorile e della dispersione scolastica. In quest’ambito si prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, sono individuate le aree di esclusione sociale, caratterizzate da poverta’ educativa minorile e dispersione scolastica, nonche’ da un elevato tasso di fenomeni di criminalita’ organizzata. Possono partecipare alla procedura le reti di istituzioni scolastiche presenti nelle aree individuate con il decreto di cui al comma 1, che abbiano attivato, per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l’infanzia, operanti nel territorio interessato.

Infine, il decreto all’art. 15. dispone che nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento, forniscono agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualita’ dell’azione amministrativa, rafforzare il buon andamento, l’imparzialita’ e l’efficienza della loro azione amministrativa, nonche’ per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire piu’ elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi ad essi affidati.

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