Raccolta firme contro cronista a Nicotera. Movimento 14 luglio:solo qualche redazione e tra queste Mediterraneinews, ha dato un’esatta qualificazione alla istanza contenuta in quel documento.

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Dal Movimento riceviamo e pubblichiamo:

I sig.ri Ing. Antonio D’Agostino (CF DGSNTN47A09I489T) nato il 09/01/1947 a Scalea (CS) e residente in Piazza Terranova, 10 in Vibo Valentia e Arturo Lavorato (CF: LVRRTR74L21F537Q) nato a Vibo Valentia (VV) il 21/07/1974 e residente a Velletri (RM) in via di Vigne Baldi 3, quali esponenti del “movimento” spontaneo nato nel Comune di Nicotera ed identificato dal nome “movimento 14 luglio”, con la presente intendono stimolare e richiedere un corretto esercizio dei doveri di informazione ed al contempo garantire il diritto di rettifica e del contraddittorio.

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Nel rivolgersi a tutti i soggetti in intestazione, si segnalano i seguenti servizi:

1. TG3-Calabria 02/01 – ore 19:00

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-fe855e4f-4aab-4185-973d-a1103245e521.html

2. Buongiorno Regione 03/01- ore 7:30 minuto 4

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d329f844-3363-4825-985f-616abef62478.html#p

3. TG3-Calabria 03/01 – ore 14:00 (ad oggi non si rinviene più il link)

4. TG3-Calabria 03/01 – ore 19:00 Manca link sul sito ufficiale http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/basic/PublishingBlock-4d5926ab-7b6a-4b0c-89c0-4262abdb1612-archivio.html

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-0789394e-ddde-47da-a267-e826b6a73c4b.html?set=&type=V

5. GR-Calabria 03/01 – 7:20

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-8048f1c3-089c-4617-a0c9-2227caa5203c.html

6. TG2-03/01-ore 18:15

http://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-ed362b71-0717-455a-b65d-02f25af05676-tg2.html#p=

7. TG1-03/01-ore 20:00 a partire dal minuto 26

http://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-c8d183f6-b3bb-4a5b-adcb-1eb65f219664-tg1.html#p=0

8. Trasmissione Radio-Rai Radio1-“Restate Scomodi”-04/01/2017-ore 16

http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-27f4c1da-62cd-401a-8f16-73675a2ac40b.html

Si evidenzia che di entrambe le edizioni del Tg3 Calabria del 3/01/2017 sui siti della Rai ad oggi non si rinvengono più i link. *

Accanto a tali servizi, molteplici sono state le notizie riportate dalla Stampa locale, nazionale e sul web, dove – a mezzo dei social network – continuano a diffondersi anche con contenuti diffamatori:

1. http://www.corriere.it/cronache/17_gennaio_02/nicotera-raccolta-firma-fermare-cronista-anti-cosche-8ff3881e-d0e0-11e6-848d-52461c6f114d.shtml

2. pag. 42 della rivista Grazia

3. https://giorgiolevi.com/2017/01/07/enza-dellacqua-la-cronista-calabrese-accusata-di-killeraggio-giornalistico-raccolta-di-firme-a-nicotera-per-chiedere-al-direttore-di-licenziarla-ora-non-lasciamola-sola/

4. http://giulia.globalist.it/Detail_News_Display?ID=92664

5. http://notiziario.ossigeno.info/2017/01/nicotera-vv-accusata-di-killeraggio-giornalistico-petizione-contro-cronista-76325/

6. http://www.secondopianonews.it/calabria/vibo-valentia/2017/01/04/petizione-contro-enza-dellacqua-odg-e-fnsi-magistratura-vigili.html

7. http://www.lanotiziagiornale.it/aveva-svelato-il-matrimonio-show-a-nicotera-del-figlio-del-boss-e-ora-spunta-la-raccolta-firme-contro-enza-dellacqua-giornalista-antimafia/

8. http://ilvibonese.it/cronaca/4786-nicotera-caso-acqua-solidarieta-ordine-sindacato

9. http://www.ilvibonese.it/cronaca/4779-nicotera-scontro-movimento-cronista

10. http://ildispaccio.it/vibo-valentia/131755-nicotera-i-cittadini-raccolgono-firme-contro-la-cronista-fa-cattiva-informazione

11. http://www.fnsi.it/calabria-una-raccolta-di-firme-contro-enza-dellacqua-accusata-di-killeraggio-giornalistico-fnsi-non-ce-pace-per-la-liberta-di-stampa

12. http://www.deliapress.it/products/campagna-di-delegittimazione-ai-danni-della-giornalista-enza-dellacqua/

13. http://mediacalabria.it/?p=11788

14. http://www.fanpage.it/a-nicotera-le-firme-si-raccolgono-contro-la-giornalista-antimafia/***

Quel che si ritiene doveroso evidenziare è che in detti servizi, articoli e commenti tutti resi o dalla Concessionaria o da redazioni e testate giornalistiche – locali, nazionali o su web e a mezzo di social network- nello svolgimento dell’importantissimo ruolo di informazione, si opera una esposizione dei fatti che mette in relazione – in maniera purtroppo suggestiva – alcune vicende con episodi di natura criminale ed evocativa di richiami all’ndrangheta che in realtà non hanno ragion d’essere e tutti, però, descritti quale asserita forma di violazione del diritto di informazione della giornalista da parte dei membri del “Movimento”.

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Orbene le notizie cosi come riportate risultano poco trasparenti, incomplete e comunque errate, potenzialmente idonee a ingannare il cittadino il quale è portatore del diritto ad una corretta informazione.

L’informazione, per come infra meglio si argomenterà, è corretta se fornisce al lettore tutti gli elementi necessari per formarsi, in piena libertà e senza condizionamenti, un’opinione.

Non lo è quando, come nel caso di specie, amplifica o sottostima una notizia ovvero la espone in maniera artefatta e con termini, toni e/o richiami che creano suggestioni, per giunta infondate.*

Ai fini di una corretta ricostruzione dei fatti è doveroso evidenziare che detti articoli e servizi vanno collocati nel contesto di una realtà, quella del Comune di Nicotera, che, almeno dall’ottobre 2014, si caratterizza dalla presenza di un divieto permanente di utilizzo dell’acqua ad uso umano (cfr. Ordinanza n. 48/14 – All. 1), tanto da richiedere l’intervento di alcune associazioni dei Consumatori, quale il CODACONS che hanno determinato l’apertura di una istruttoria presso l’AEEGSI, su impulso del Ministero dell’Ambiente sollecitato appunto dall’Associazione (cfr. All. 2).

Non solo, ad una situazione di assoluta gravità (tale è la certificazione della presenza di un servizio idrico che eroga acqua che seppur destinata all’uso umano si caratterizza da presenza di elementi nocivi per la salute) si è contrapposta una significativa ed importante reazione della cittadinanza che a seguito di molteplici contestazioni si è riunita in un movimento autodefinitosi e generalmente conosciuto ormai come “Movimento 14 luglio”.

Ed anzi, è proprio grazie all’impegno, forza e costanza dei cittadini riunitosi nel “Movimento 14 luglio”, che la problematica relativa alla qualità del sistema idrico nonché la tutela del mare sono approdate presso la Regione Calabria e la Prefettura di Vibo Valentia dando vita anche ad un tavolo tecnico (All. 3).

In questo scenario, i servizi e articoli sopra richiamati rappresentano una realtà distorta idonea a determinare un grave pregiudizio all’immagine nonché alla serietà e professionalità dei membri del movimento oltre che tale da incidere sulla legittimazione del Movimento stesso nel contesto istituzionale.

A tal fine è doveroso ripercorrere i fatti antecedenti a detti servizi/articoli.

1. in data 09/11/2016, il Quotidiano della Calabria pubblicava un articolo a firma della Giornalista Enza dell’Acqua che forniva alcune informazioni in merito alla situazione del servizio idrico nel Comune di Nicotera.

Si rimanda alla lettura del testo integrale del documento allegato (All.4), sottolineandosi che ivi si riferisce della bontà delle analisi dell’Asp. Invece a quella data le analisi dell’Arpacal, trasmesse all’Asp e pubblicate segnalavano, anche a tacere di quelle omesse o non pubblicate, la presenza di coliformi in tutti i campioni di acqua prelevati, in un caso di ben 36 MPN/100mL, nonchè di trialometani in misura superiore al limite consentito (cfr. successivo all. 8).

2. In data 11/12/2016, sempre il Quotidiano del Sud pubblicava un altro articolo sul medesimo tema, in cui la Giornalista non affrontava in alcun modo la questione acqua, ma operava una analisi del movimento, descritto come struttura verticistica, condotta – a suo dire – da un “direttorio” formato da due soggetti, descritti con una suggestiva e capziosa presentazione individuale, individuati come “pianificatori” delle iniziative del movimento cui i cittadini nicoteresi erano chiamati a partecipare senza alcuna condivisione, ma solo alla stregua di figuranti, ed anzi alla stregua di “bagagli a mano”.

Si rimanda alla lettura del testo integrale del documento allegato (All.5)

3. In data 20/12/2016 sempre il Quotidiano del Sud pubblicava un altro articolo – alla cui integrale lettura si rinvia (All. 6) – in cui la Giornalista, dopo aver descritto alcuni eventi, descrivendo il Movimento come “…ormai sfilacciato: una quarantina di persone in tutto..”, operava delle considerazioni personali, tutt’altro che espressive di una forma del diritto di cronaca e finalizzate ad individuare e riferirsi direttamente ad alcuni componenti del Movimento stesso, con affermazioni diffamatorie nei confronti degli stessi oltre che di tutti gli aderenti al movimento.

4. Alla luce di tali articoli, gli aderenti del Movimento decisero, in maniera democratica e partecipata, di richiedere collettivamente una rettifica al Quotidiano del Sud, in quanto si rendevano doverose alcune dichiarazioni sia in ordine al reale stato del sistema idrico nel Comune di Nicotera (in rettifica a quando dichiarato dalla giornalista) che in merito alla serietà ed alla natura, immagine, decoro e vocazione del movimento nonché alla serietà, professionalità e correttezza dei sig.ri D’Agostino e Lavorato, ingiustamente ed in maniera impropria individuati quali membri di una sorte di “direttorio” che dirigeva un movimento che per la Giornalista del Quotidiano era “…ormai sfilacciato: una quarantina di persone in tutto..”.)

Proprio in coerenza con il percorso democratico che caratterizza il movimento, i membri dello stesso, tutti colpiti dal tenore delle pubblicazioni, decisero di richiedere con un unico documento la rettifica al Quotidiano.

Si rimanda alla lettura del testo integrale del documento (All. 7) al fine di coglierne il contenuto e la finalità di un testo che, pur essendo indicato mediaticamente, come un “petizione contro la giornalista” in realtà è tutt’altro.*

Ciò posto, in riferimento ai recenti articoli di giornali, servizi radio televisivi, post sui social network, in relazione alle redazioni, emittenti e testate giornalistiche a cui ci si rivolge, si ritiene doveroso formulare espressamente una formale richiesta di replica e rettifica, e ciò a salvaguardia dei principi di completezza, corretta, reale, trasparente, non discriminatoria e del principio del contraddittorio, ovvero dei baluardi dell’informazione giornalistica.

Prima di passare in rassegna la normativa che qualifica e rende cogenti i principi sopra richiamati, è bene evidenziare e rimarcare la doverosità di una rettifica e presa di posizione in ordine alla reale e corretta ricostruzione dei fatti.

Si rende invero necessario, e se ne fa espressa richiesta in questa sede, che si dia atto che errata e lesiva è stata la qualificazione, da parte degli organi di informazione in indirizzo, dell’originaria richiesta di rettifica al Quotidiano del Sud (cit. all. 7) come forma di “bavaglio” (del diritto di cronaca) rappresentata con modalità associate ad ambienti e costumi propri della malavita, trattandosi invece di una legittima richiesta di “verità” avanzata – nel rispetto del principio democratico – sulla scorta di documenti di provenienza ASP (cfr. All. 8) che denotavano l’erroneità e non correttezza della notizia resa dalla giornalista (circa lo stato del servizio idrico) nell’articolo del 9/11/2016.

Ed infatti, in detto documento indirizzato al Quotidiano si contestava l’ingiustificabile attacco personale (gratuito ed assolutamente grave specie perchè infondato) operato dalla Giornalista ad alcuni esponenti del Movimento per come formulato negli articoli sopra richiamati, nulla di più e niente di diverso!*

Se questo è il contesto in cui i cittadini hanno deciso di scrivere e sottoscrivere l’originaria richiesta (cit. All. 7) al Quotidiano del Sud, la reazione della stampa e della televisione non solo è stata sproporzionata, non completa e non corretta ma ha finito con il ledere il principio del contraddittorio non assicurando – in un primo momento – il doveroso momento del controllo sull’operato della giornalista e sulla veridicità e correttezza della notizia e – in un secondo momento – non assicurando ugual spazio ai soggetti coinvolti in detti servizi mediante il diritto di replica e rettifica.*

Giova precisare, comunque, che a seguito della diffusione dei sopra contestati servizi/articoli, gli esponenti del Movimento hanno inviato richieste di rettifica/replica, e solo qualche redazione ha dato un’esatta qualificazione alla istanza contenuta in quel documento.

Si segnalano i seguenti link:

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– https://mediterraneinews.it/2017/01/06/spuntano-documenti-che-demoliscono-il-teorema-della-cronista-enza-dellacqua/

– https://www.left.it/2017/01/05/il-diritto-di-cronaca-e-sacro-quello-di-replica-anche-il-caso-di-nicotera/

In altri casi purtroppo, non vi è stata alcuna rettifica e/o azione per riequilibrare la par condicio e, soprattutto, assicurare una informazione completa e corretta.

Ed anzi, alcune testate, nello specifico Articolo21.org, pur ricevendo la richiesta di rettifica nel pubblicarla, non solo non assicuravano il medesimo spazio concesso agli articoli per i quali si chiedeva il contraddittorio ma esponevano la notizia ribadendo che l’azione del Movimento 14 luglio sarebbe da qualificarsi come un “tentativo inaccettabile di bavaglio…… Una raccolta di firme contro una giornalista per farla smettere di scrivere”…. occupando lo spazio dedicato alla rettifica con ulteriori considerazioni personali, infondate e comunque non dovute in quel contesto (cfr. http://www.articolo21.org/2017/01/caso-enza-dellacqua-il-movimento-14-luglio-chiede-diritto-di-replica/).*

Ad ogni modo si impone di esaminare, rectius illustrare, il contenuto dei servizi ed articoli in contestazione, in quanto da essi si evince in maniera lampante che in ognuno di essi, pur con le fisiologiche differenze, si associa il movimento e soprattutto il documento “incriminato” (cfr. cit. all. 7) a degli episodi che non hanno alcuna attinenza rispetto ad esso, ledendone gravemente l’immagine e la sacrosanta lotta che sta portando avanti per l’affermazione di basilari diritti (acqua salubre e mare pulito).

Si sostiene (come fa ad esempio il “corriere.it” o reiteratamente Articolo21.org) che si voleva mettere “il bavaglio” ad una giornalista “con una raccolta firme” avviata da un Gruppo di cittadini che avrebbe dato vita al “Movimento 14 luglio” “con lo scopo di fermare Enza Dell’Acqua”, corrispondente locale per il Quotidiano del Sud, tra l’altro mettendo in relazione detta “iniziativa” con le “inchieste” della Giornalista che, in maniera suggestiva, l’articolo descrive come la “causa” delle “dimissioni del sindaco” e del “commissariamento del Comune per mafia”.

Non solo, altri organi di stampa, hanno dato ampia diffusione alla posizione – forse troppo repentina e certamente non frutto di una preventiva seppur doverosa istruttoria – della Federazione nazionale della Stampa (http://www.fnsi.it/calabria-una-raccolta-di-Prme-contro-enza-dellacqua-accusata-di-killeraggiogiornalistico-fnsi-non-ce-pace-per-la-liberta-di-stampa).

Ed ancora, proprio mediante un taglio giornalistico, purtroppo, estraneo al dovere di cronaca, si è finito per associare incredibilmente l’iniziativa di cui al più volte menzionato documento (cit. all. 7) ad episodi quali “il caso dell’elicottero con gli sposi atterrato in piazza castello a Nicotera senza alcuna autorizzazione paralizzando il traffico cittadino con la chiusura per tre ore delle strade del centro storico”, oppure si accostano eventi e fatti del tutto differenti e tra loro estranei ( le esternazioni del Sindaco, le parole sessiste, etc),come se prettamente riferibili al Movimento (a tali eventi o fatti del tutto estraneo).

L’insieme delle notizie rese con riferimento ad un fatto storico ben definito e documentalmente circoscritto, ovvero la richiesta di cui al citato allegato n. 7, di fatto viene resa, nel suo complesso, come riconducibile al fatto che con tale iniziativa il Movimento si sarebbe reso contiguo all’ambiente mafioso, visto che la “smargiassata” (come viene definita da uno degli articoli) sarebbe stata compiuta proprio da appartenenti ad una cosca del territorio.*

Il messaggio che emerge dagli articoli e servizi (sia in termini di impaginazione che di intitolazione o lancio del servizio ) non ha alcuna attinenza con i fatti storici ed anzi causa un pregiudizio sia al dovere di cronaca che alla precipua posizione del movimento e dei suoi aderenti, specie laddove in maniera falsa si afferma che sarebbe contiguo all’ambiente mafioso e che addirittura il Movimento sarebbe stato costituito proprio per mettere un bavaglio alla giornalista.*

Il contenuto diffamatorio, sviante e suggestivo di detti servizi sta acquistando sempre maggior carattere pregiudizievole degli interessi e dei diritti posti a fondamento dell’azione del Movimento.

Ed infatti, si ritiene assolutamente grave ed elusivo dei doveri di completezza e correttezza dell’informazione che, ad es. il Tg1 durante l’edizione delle 20 del 3/1/2017 lanci il servizio nel seguente modo: “una giornalista scomoda per le sue denunce sull’ndrangheta ….una raccolta di firme….un Comitato di cittadini intima ad una cronista di non occuparsi più di criminalità organizzata”….iniziando il servizio con l’episodio di un soggetto parente di uno dei Boss di zona che atterrò (per un matrimonio) con un elicottero in piazza, evocando lo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose, nonchè affermazioni sessiste del sindaco e nel dare atto di minacce subite dalla cronista per detta attività di cronaca, ha finito per affermare “adesso contro la cronista punta il dito il movimento 14 luglio”.

Il servizio non solo – già con il lancio del servizio – opera un collegamento tra circostanze tra di loro in alcun modo collegate ma assicura spazio prevalente alla posizione della giornalista non consentendo agli esponenti del movimento eguale spazio.

Anche il Tg2, durante l’edizione serale del 3/1/2017 ore 18,15, lancia il servizio mettendo, in maniera errata, sviante e suggestiva, la richiesta di rettifica (cit. all. 7) del movimento al Quotidiano della Calabria in relazione con le minacce subite dalla giornalista da parte della criminalità organizzata in contesti del tutto estranei a quelli che caratterizzano l’azione del movimento stesso.

A tal fine, nel rivolgerci in primo luogo ai redattori, editori, conduttori e direttori delle testate ed emittenti in intestazione, e conseguentemente anche alle Istituzioni ed agli Enti sopra indicati, si invita ad una puntuale analisi dei documenti sopra richiamati, considerando che anche a causa della diffusione tramite social network di dette notizie si sta creando un gravissimo danno ad un movimento spontaneo di cittadini che nasce esclusivamente con lo scopo di battersi unicamente per la rivendicazione di diritti fondamentali, esponendosi sia come collettivo che come singoli individui.

Si impone pertanto l’odierno esposto ed al contempo si auspicano le doverose risposte.

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L’odierna istanza che certamente è qualcosa di ben più corposo ed analitico rispetto al diritto riconosciuto e garantito dall’art. 8 della legge sulla stampa 47/1948, che stabilisce che “il direttore o, comunque il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano, blog o nel periodico ossia anche agenzie di stampa, le dichiarazioni/le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale”.

Il diritto di rettifica consiste nella facoltà, da parte dei soggetti di cui siano state diffuse immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni contrari a verità da parte di una radio, televisione, giornale, sito, blog, di richiedere la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto all’affermazione che vi ha dato causa.

Giova poi ricordare che la rettifica di una notizia resa a mezzo stampa è disciplinata dall’articolo 10 della legge 223 del 1990 (cosiddetta “legge Mammì”), che ha sostituito l’articolo 7 della legge 103 del 1975.

La rettifica di una notizia diffusa a mezzo stampa è invece regolata dall’articolo 42 della legge 416/81, che ha sostituito l’articolo 8 della legge 47 del 1948.

Si evidenzia, poi – in quanto con la presente istanza ci si rivolge direttamente anche all’AGCOM – che la L. 31/07/1997, n. 249 Istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel prevedere le norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, all’art. 1 comma 8 individua, tra i compiti dell’AGCOM, proprio quello di “verificare il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica”.

La previsione normativa della garanzia di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 8, sulla stampa, così come modificato dalla L. 5 agosto 1981, n. 416, art. 42, nell’attribuzione al soggetto del diritto di rettifica delle notizie pubblicate sui mezzi di informazione, in tutti i casi in cui si tratti di notizie non vere o che l’interessato ritenga lesive dei propri diritti all’onore, alla reputazione o all’identità personale, va letta alla luce dei principi generali che devono caratterizzare l’opera dei giornalisti.

 Ma a fondare l’odierna istanza, come sopra precisato, vi è qualcosa di più, ovvero la necessità che venga rispettato il DOVERE DI UNA INFORMAZIONE COMPLETA, CORRETTA E TRASPARENTE.

Tali principi richiamati, specie con riferimento all’informazione resa dalla concessionaria RAI, ovvero da testate giornalistiche ed emittenti nell’esercizio del compito di rilevanza pubblicistica dell’informazione e della cronaca, fanno sì che l’emittente/redazione/testata anche per il tramite dei suoi produttori, conduttori e direttori, operi nel rispetto di tutta una serie di obblighi e doveri che a breve si illustreranno.

I fatti oggetto di denuncia sono mirati ad evidenziare come, per il tramite di condotte evidentemente lesive delle posizioni degli esponenti, i giornalisti – di volta in volta chiamati a rendere delle notizie non complete e non corrette, e soprattutto suggestive – si siano resi autori di gravi violazioni del proprio codice etico.

In tale contesto appare opportuno ricostruire le norme che regolamentano l’operato professionale dei giornalisti.

L’articolo 21 della Costituzione prevede, come è noto, che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

L’articolo 2 (Diritti e doveri) della legge professionale 69/1963 recita: “E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”.

L’art. 48 (Procedimento disciplinare) della legge professionale 69/1963 afferma: “Gli iscritti nell’Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è iniziato d’ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell’articolo 44”.

Il potere riconosciuto al Pg di “impulso” significa solo che c’è un interesse pubblico affinché la professione giornalistica si svolga in termini corretti.

Dall’incrocio tra Costituzione e norme deontologiche professionali si ricavano alcuni principi fondamentali, quali, ad esempio, la tutela della persona umana e il rispetto della verità sostanziale dei fatti principi da intendere come limiti alle libertà di informazione e di critica; l’esercizio delle libertà di informazione e di critica ancorato ai doveri imposti dalla buona fede e dalla lealtà; il dovere di rettificare le notizie inesatte, con il corollario che la pubblicazione della rettifica diviene un obbligo di legge (art. 8 legge 47/1948 sulla stampa), in quanto sul piano deontologico il giornalista deve provvedervi autonomamente senza attendere l’impulso della parte lesa dalla diffusione di “notizie inesatte”

Il dovere più pregnante del giornalista e caposaldo del diritto di cronaca è il dovere di verità, considerato sia dalla L. n. 69/1963 che dalla stessa Carta dei Doveri quale “obbligo inderogabile”. Gli organi di informazione sono l’anello di congiunzione tra il fatto e la collettività. Essi consentono alla collettività l’esercizio di quella sovranità che secondo l’art. 1 Cost. “appartiene al popolo”.

Un’informazione che occulta o distorce la realtà dei fatti impedisce alla collettività un consapevole esercizio della sovranità.

In generale, la Carta dei Doveri pone l’accento sulla “responsabilità del giornalista verso i cittadini”, specificando che tale responsabilità non può dal giornalista essere subordinata “ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell’editore, del Governo o di altri organismi dello Stato”. Il giornalista deve avere una relazione esclusiva, diretta e immediata con la collettività.

E’ un dovere strumentale allo stesso dovere di verità, poiché l’asservimento della funzione giornalistica all’interesse “particolare”, per definizione diverso da quello generale, costringe il giornalista a modulare l’informazione.

Strettamente collegate all’esigenza di autonomia e di credibilità del giornalista sono quelle norme che lo vogliono estraneo ad iniziative di carattere pubblicitario. Innanzitutto, sottolineando il diritto dei cittadini “di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dai messaggi pubblicitari”. La norma è la diretta conseguenza di quanto stabilito dal D.Lgs. 25 gennaio 1992 n. 74, attuativo delle direttive europee in materia di pubblicità ingannevole. In particolare, l’art. 1, comma 2°, stabilisce che “La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta”; e l’art. 4, comma 1°, la vuole “chiaramente riconoscibile come tale” e, con specifico riferimento alla pubblicità a mezzo stampa, “distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione”. In pratica, va scongiurato il rischio di commistione tra pubblicità e informazione.

Con il Protocollo d’intesa 14 aprile 1988 è stata approvata LA CARTA INFORMAZIONE E PUBBLICITA’, la quale contiene una serie di norme che qualificano e circoscrivono l’attività giornalistica in maniera che questa venga esercitata in ossequi al diritto-dovere ad una veritiera e libera informazione.

Tale diritto-dovere assurge a principio universale nel quale si riconoscono e al rispetto del quale si impegnano le categorie professionali firmatarie del presente accordo.

Il cittadino – pertanto – viene riconosciuto come titolare del diritto ad una corretta informazione. Nei confronti del pubblico (lettore-ascoltatore) la responsabilità della correttezza dei messaggi è – ciascuno per la sua parte – delle categorie professionali delle comunicazioni di massa.

La Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa, stilata dal gruppo Uffici Stampa del Cnog, è stata approvata il 10 novembre 2011 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Il documento prevede nuove ipotesi di comportamenti deontologici per tutti gli iscritti all’Ordine. Essa stabilisce che il giornalista deve uniformare il proprio comportamento professionale al principio fondamentale dell’autonomia dell’informazione; ciò indipendentemente dalla collocazione dell’Ufficio Stampa nell’ambito della struttura pubblica o privata in cui opera. Inoltre il giornalista deve operare nella consapevolezza che la propria responsabilità verso i cittadini non può essere condizionata o limitata da alcuna ragione particolare o di parte o dall’interesse economico. In tal senso ha l’obbligo di difendere la propria autonomia e credibilità professionale secondo i principi di responsabilità e veridicità fissati nella legge istitutiva dell’Ordine.

E’ indubbio, quindi, che il dovere più pregnante del giornalista e caposaldo del diritto di cronaca è il dovere di verità, considerato sia dalla L. n. 69/1963 che dalla stessa Carta dei Doveri quale “obbligo inderogabile”, l’operato dei Giornalisti, editori,conduttori e direttori si è palesato e caratterizzato da una assoluta rimproverabilità.

Si richiama poi il Codice Etico che prevede tra i compiti prioritari della Rai S.p.A. quello di “garantire la libertà, il pluralismo, l’obiettività, la completezza, l’imparzialità e la correttezza dell’informazione […] assicurare una programmazione equilibrata e varia”.

L’art. 2 del Codice Etico della RAI S.p.A. prevede che “Tutte le attività di RAI devono essere svolte nel rispetto dei principi di onestà e osservanza della legge, di pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, nonché degli altri principi etici affermati nel presente Codice, nei confronti dei clienti, dipendenti, Collaboratori, azionisti, partner commerciali e finanziari, nonché delle pubbliche amministrazioni e delle collettività con cui RAI ha rapporti per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e/o strumentali…”.

***

Tutti principi che, nel caso di scelte redazionali, astrattamente giustificate da generici principi di libertà nell’informazione, ovvero della tutela del diritto di informazione, sembrano ingiustamente violati laddove le direzioni, o i conduttori delle rubriche sopra richiamate, decidono di omettere di fornire informazioni pubbliche e/o di rilievo pubblico e diffuso (dovere della concessionaria) sottacendo ed impedendo di rendere le doverose dichiarazioni a rettifica e replica ovvero di avviare, in autotutela procedure volte ad assicurare una informazione corretta completa, non discriminatoria e resa nel contraddittorio tra le parti.

In tale contesto, sembrano a dir poco inopportune le scelte redazionali in contestazione che palesano una condotta idonea a dare rilievo ad una sola “verita’” con scarsa (rectius, assente) attenzione alla “realta’ e verita’” prospettata da chi lamenta il mancato esercizio del diritto di replica e rettifica, circostanza che rende un disservizio alla cittadinanza e reca un ingiusto pregiudizio agli istanti.

P.Q.M

I sig.ri Ing. Antonio D’Agostino e Arturo Lavorato, quali membri aderenti al “movimento 14 luglio”, nel conferire ogni più ampio potere di delega e rappresentanza congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Francesco Iannello, Maria Carmela Lavorato e Claudio Cricenti, e nell’eleggere domicilio presso lo Studio di quest’ultimo sito in Via XXV Aprile, 32 in Vibo Valentia, nel rivolgersi:

1. alla RAI, alle emittenti radiotelevisive, alle redazioni e direzioni delle testate giornalistiche in intestazione ed alle rispettive direzioni, nonchè agli Ordini ed Enti sopra individuati, CHIEDONO di assicurare, nel rispetto dei sopra richiamati principi, un momento di informazione che consenta di render effettivo il diritto di rettifica ed al contempo assicurare il pluralismo informativo e la par condicio.

2. all’AGCOM – anche per il tramite del CORECOM territorialmente competente SI CHIEDONO – di avviare un audit e controllo in ordine ai fatti sopra esposti, istruendo un procedimento in relazione al quale si chiede sin da ora di partecipare, nonché di adottare ogni provvedimento più opportuno per assicurare il pluralismo informativo e la par condicio all’interno di programmi e/o servizi di informazione pubblica.

3. a tutte le Istituzioni, Autorità e Enti in intestazione al fine di accertare i fatti per come realmente verificatisi, assumendo ogni azione finalizzata a far primeggiare il diritto degli utenti ad una informazione corretta, completa e non discriminatoria e, nel contempo adottando ogni azione – secondo le precipue competenze – idonea ad impedire che l’utilizzo di forme suggestive di lancio, diffusione e rappresentazione di notizie possa incidere negativamente sia sulla legittimazione dell’azione sociale del Movimento 14 luglio che sulla reputazione, serietà ma anche incolumità degli esponenti del movimento stesso divenuti, loro malgrado destinatari di accuse dirette.

4. alla redazione di l’ARENA, per il tramite della RAI-Radiotelevisione Spa e del conduttore sig. Massimo Giletti, CHIEDONO, sin da ora, che in vista della annunciata e già confermata puntata prevista per Domenica 15/01/2017, la trasmissione assicuri – per tutte le ragioni sopra esposte – agli esponenti del “Movmento14 luglio” di esser messi nelle condizioni di esprimere la loro posizione con precipuo riferimento sia alle origini e azioni e/o finalità del Movimento che in ordine all’errato e lesivo accostamento dell’azione del movimento ad una pretesa di “bavaglio” nei confronti della libertà di stampa nonchè a cosche mafiose e/o ad episodi (matrimonio mediante elicottero in piazza, scioglimento comune per infiltrazioni mafiose, minacce alla cronista) che non hanno alcuna attiguità con l’azione del movimento stesso.

SI CHIEDE, IN VIA ISTRUTTORIA

che la RAI Radiotelevisione Italiana, in persona del legale rapp.te p.t., voglia concedere l’ostensione (ed il rilascio di copia su supporto informatico ovvero a mezzo PEC) e l’utilizzo ai fini istruttori dei video e servizi sopra indicati per i quali si chiede sin da ora l’acquisizione al procedimento avviato con l’odierna istanza.

Si offrono in Comunicazione i seguenti recapiti:

pec: avv.claudiocricenti@cgn.legalmail.it;

fax: 0963/301214;

cell.: 331/7403635

Il tutto salvo ogni diritto.

Vibo Valentia – Roma 13/01/2017

Ing. Antonio D’Agostino sig. Arturo Lavora

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