Il presidente dell’ASD Nicotera Mario Solano sporge denuncia per violazione del Codice di Giustizia Sportiva

Nessun commento Share:

Riceviamo e pubblichiamo.

 

Alla Procura Federale FIGC

Roma

AI Presidente Comitato Regionale Calabria FIGC Saverio Mirarchi

Catanzaro

AI Presidente Delegazione FIGC

Enzo Insarda

Vibo Valentia

Oggetto: Denuncia Ai sensi dell’art.7 commi 7 e 8 del C.G.S.

Il sottoscritto Solano Mario Giuseppe Italo presidente ASD Nicotera venuto a conoscenza di fatti che

che società e/o tesserati hanno con ii loro comportamento hanno violato le norme di cui al codice di giustizia sportiva;

ai sensi dell’art,7 del Codice di Giustizia Sportiva espone quanto segue:

FATTI

Gara Stella Marina- Vibonese Calcio SRL del 19 marzo 2019 in base al referto dell’arbitro il Giudice Sportivo nel Comunicato n 64 del 21 marzo 2019 a pag. 559 omologava il risultato di Stella Marina —SS Vibonese SRL. 0-10;

Il 22 marzo inviavo una nota di protesta affermando che quanto scritto nel comunicato sopra citato è falso in quanto la gara non si è svolta, ed è stato commesso un illecito favorendo le 2 squadre una non pagando la multa e l’altra con il risultato superiore lo 0-6;

ed a prova di quanto scritto da me affermato: Nel comunicato n 65 del del 28 marzo 2019 alla pag. 561 è di una valenza lampante quanto il giudice sportivo scrive: GARE DEL 19/ 3/2019 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 19/ 3/2019 STELLA MARINA -VIBONESE CALCIO S.R.L.

IL Giudice Sportivo Territoriale, letto il supplemento di referto dell’arbitro pervenuto in data 26/3/2019,ritenuto che con C.U. N°64 del 21/3/2019 questo ufficio omologava il risultato della gara STELLA MARINA-VIBONESE CALCIO con il risultato di 0-10; considerato che l’arbitro nel supplemento di gara ha giustificato un errore nella compilazione del precedente referto della su citata partita precisando che la gara stessa non ha avuto luogo perché la squadra ospitante non aveva sin dall’inizio il numero minimo di calciatori da schierare in campo; difatti, nel supplemento di referto si riferisce che alla identificazione dei calciatori, ne erano presenti soltanto tre dei cinque menzionati in distinta, di cui uno dei tre si infortunava durante il riscaldamento; a questo punto l’arbitro di concerto x con il dirigente della squadra locale attendeva il tempo massimo prestabilito per dare inizio alla gara ma la stessa non poteva avere inizio perché la squadra ospitante non raggiungeva il numero minimo di calciatori da schierare in campo; ritenuto che tale condotta è da considerarsi come rinuncia alla disputa della gara;

P.Q.M.

Visti gli artt. 53 delle N..O.1.F, e 17 del C.G.S.

Delibera1)Revocare il risultato della gara STELLA MARINA —VIBONESE CALCIO 0-10

2)Infliggere alla società STELLA MARINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 6;

3)Penalizzare la società STELLA MARINA di (1) punto in classifica;

4)Comminare alla società STELLA MARINA l’ammenda di € 51,00 (cinquantuno/00)per seconda rinuncia

Una gara omologata dal giudice sportivo con il punteggio di 0-10 perché disputata (comunicato Ufficiale n 64 del 21 marzo 2019), nel comunicato successivo (comunicato n. 65 del 28 marzo 2019) il giudice decide quanto riportato nel supplemento dall’arbitro_inviato in data 26 marzo 2019 successivamente al mio esposto —denuncia datato 22 marzo 2019, lo stesso arbitro che ha sbagliato a scrivere il referto di gara di

una gara non disputata, e nel supplemento di referto scrive di un errore di compilazione del precedente referto, Come fa l’arbitro- a scrivere un referto arbitrale e commettere l’errore di compilazione su di un fatto non accaduto? Faccio presente alle S.V. che il rapporto di gara contiene tra i diversi adempimenti burocratici soprattutto il numero delle reti segnate ed il calciatori …ecc… Tale documento rappresenta la fotografia di quanto avvenuto, prima, durante e dopo l’evento agonistico.

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL SOTTOSCRITTO , UT SUPRA EPIGRAFATO , DICHIARA DI SPORGERE, COME IN EFFETTI SPORGE FORMALE

DENUNCIA

Nei confronti della AS Stella Marina, l’arbitro Francesco Messina e la SS Vibonese SRL. per aver violato il Codice di Giustizia Sportiva.

Tanto Dovevo

Nicotera li, 24 aprile 2019

Solano Mario Giuseppe

Condividi questo Articolo
Previous Article

Una Pila Alla Volta: ecco i vincitori!

Next Article

Strada provinciale 23, avviati i rilievi tecnici

You may also like