Riceviamo e pubblichiamo:
“Al Commissario Straordinario del Comune di Rosarno
e p.c.:
Al Prefetto di Reggio Calabria
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi
OGGETTO: DIFFIDA INTERVENTO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI DEL SITO DENOMINATO DEI RIFIUTI NEI PRESSI DELLA FOCE DEL FIUME MESIMA, IN CONTRADA CAROSELLO
Con nota del 22.5.2021 a firma del delegato Regionale del WWF Italia per la Calabria, avv. Angelo Calzone, è stato invitato il Commissario prefettizio del Comune di Rosarno a rimuovere i rifiuti, presenti in una vasta area di 6.700 metri quadrati, individuata e sequestrata dai Carabinieri ( Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi) .nei pressi della foce del fiume Mesima, in contrada Carosello, adibita a vera e propria discarica di rifiuti a cielo aperto. Tra i cumuli di rifiuti rinvenuti dai militari, rientrano ingombranti, rifiuti speciali e rifiuti pericolosi (lastre di eternit)
Dopo una prima presa d’atto da parte del Commissario ( v. nota prot.0011202 del 1.6.2021 ), con la quale venivano rilasciate ampie assicurazioni circa un sicuro intervento entro il mese di giugno c.a. da parte dell’ ufficio tecnico del medesimo comune, nessun concreto provvedimento è stato assunto dal vertice dell’amministrazione né dall’ufficio competente, tant’ è che l’enorrme ammasso di rifiuti giace ancora lì dove è stato sequestrato, aumentando di giorni in giorno nelle proporzioni poiché oggetto di continui e nuovi abbandoni di rifiuti da parte di sconosciuti.
E’ evidente il danno all’ambiente e al bene paesaggistico tutelato ex legge, rappresentato dal Fiume Mesima, che il permanere dei rifiuti sul suolo non fanno che aggravare.
Tanto premesso, il sottoscritto Delegato regionale del WWF Italia per la Calabria
INVITA E DIFFIDA
Il Commissario Prefettizio del Comune di Rosarno perché proceda senza indugio alcuno ad
emettere l’ordinanza di cui all’art. 192 d.lgs 152/2006 nei confronti dei responsabili dell’abbandono dei rifiuti nell’area indicata, ove individuati, o dei proprietari ai quali l’abbandono può essere attribuito a titolo di dolo o colpa e, in caso d’inerzia o di mancata individuazione dei soggetti di cui sopra, a provvedere all’esecuzione della rimozione dei rifiuti in danno dei soggetti obbligati (In caso di inottemperanza, la norma stabilisce che le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla p.a. previa imputazione nella spesa corrente, potendo poi rivalersi sul soggetto responsabile, con recupero delle spese anticipate, anche mediante ingiunzione amministrativa, ex R.D. 639/1910, oppure mediante il sistema di riscossione mediante concessionario), ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, essendo largamente scaduti tutti i termini di legge.
AVVERTE
che in caso di inerzia si attiveranno i rimedi previsti dall’ordinamento giuridico.
SI RISERVA
sin da ora ogni e qualsiasi azione nelle competenti sedi giudiziarie per la tutela di tutti i
diritti e interessi legittimi, ivi compresa l’azione per il risarcimento di tutti i danni, ed
in particolare del danno da ritardo ex art. 2 bis L.n.241/1990, modificata dalla Legge n.
369/09, nonché per l’accertamento dinanzi ai competenti organi delle responsabilità
dirigenziali connesse alla mancata conclusione del procedimento.
Si segnala inoltre che il sequestro dell’area interessata non può costituire una causa di inesigibilità della condotta normativamente richiesta, in quanto non è di ostacolo alla rimozione dei rifiuti né alle operazioni di bonifica.
Né può assumere valore in qualche modo scriminante la indisponibilità di risorse economiche, sempre che non si dimostri la postergazione delle spese facoltative a quelle necessarie ad adempiere ai propri obblighi di proprietario, sacrificabili solo per prioritarie esigenze di soddisfacimento di funzioni essenziali Consiglio di Stato Sez. V n. 3015 del 13 aprile 2021.”
Vibo Valentia, 28.8.2021
F.to Avv. Angelo Calzone
Delegato Regionale del WWF ITALIA per la Calabria
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