Aldo Alessio sindaco di Gioia Tauro, ha emanato in data odierna una nuova ordinanza

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Aldo Alessio sindaco di Gioia Tauro, ha emanato in data odierna una nuova ordinanza, inerente delle nuove misure urgenti per il Covid 19.

Anche se ad oggi non sono stati accertati casi di Covid 19 in città, da controlli effettuati dagli organi proposti, è emerso l’accertamento di un cospicuo numero di persone  che si spostano in città senza motivazioni di stretta necessità.

Per questi motivi il sindaco ordina che:

”1. Non sono ammessi spostamenti in entrata ed in uscita dal comune di Gioia Tauro né all’interno dello stesso comune per motivi diversi da quelli indicati nel D.P.C.M. dell’8/03/2020 ovvero comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. In tal senso non è consentito quindi raggiungere abitazioni/domicili diversi da quelli presso i quali si ha stabile residenza/domicilio. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di almeno un metro dalle persone. Situazioni di necessità sono quelle che riguardano ” l’acquisto di beni essenziali ” , come ad esempio fare la spesa o recarsi in farmacia ed anche in questi casi si raccomanda di limitare gli spostamenti ( es. una volta ogni tre giorni e un solo componente del nucleo familiare per volta) inoltre è interdetto il traffico a tutti i mezzi (TIR , autocisterne, rimorchi, semirimorchi) che entrano ed escono da Gioia Tauro se non per la consegna di beni di prima necessità o deperibili, oltre ai servizi essenziali disciplinati dalle normative vigenti. Si specifica inoltre che il carico/scarico merci dovrà avvenire nella fascia oraria compresa tra le 07:00 alle ore 14:00; 2. la chiusura di tutte le attività private di natura commerciale, all’ingrosso ed al dettaglio, industriale, edile e del settore terziario, artigianale, ivi compreso tabaccai edicole ricevitorie in genere, forni e panetterie, studi professionali, banche, assicurazioni, finanziarie, servizi postali e le attività produttive in generale dalle ore 14:00 sino alle ore 7:00 del mattino del giorno successivo, consentendo la possibilità di svolgere il lavoro in una fascia oraria a partire dalle ore 7:00 e fino alle ore 14:00 dal lunedì al sabato, fatta salva la possibilità della sola consegna a domicilio di beni di prima necessità, alimentari e di ristoro. 3. le farmacie e parafarmacie, potranno restare aperte fino alle ore 20.00, al fine di garantire un servizio essenziale al territorio. 4. non sono tenute alla chiusura le aziende che siano organizzate esclusivamente con la modalità di lavoro agile consentite anche in deroga ai contratti nazionali di lavoro dal DL 18/2020; 5. la chiusura e sospensione nei giorni festivi di tutte le attività contemplate al punto 2) senza nessuna eccezione, fatta salva l’attività della farmacia di turno e dei servizi di ristorazione svolti a domicilio; 6. la chiusura di tutti gli ambulatori medici, laboratori analisi e studi medici privati nelle ore pomeridiane che osserveranno gli orari stabiliti al punto 2) con l’espressa prescrizione di evitare assembramenti di persone nelle sale di attesa , salvo casi di estrema urgenza che richiedono la presenza in ambulatorio del medico e dell’assistito”.

 Continuando:”INVITA al di fuori dei casi previsti dalla presente ordinanza, tutti i cittadini a rimanere a casa ed a spostarsi solo in presenza di valide ragioni di lavoro, salute o acquisto viveri. DISPONE a ) che in tutti i luoghi di lavoro al chiuso, pubblici e privati comprese fabbriche, supermercati, farmacie, uffici pubblici ecc. venga assicurato dal proprio datore di lavoro ai lavoratori un dispositivo di protezione minimo (mascherina cd chirurgiche) secondo le previsioni del comma 2 dell’articolo 16 del DL 18/2020 che può essere fabbricata anche artigianalmente e guanti in lattice usa e getta; b) che tutti i cittadini che si spostano per ragioni di necessità e debbano interagire necessariamente sui luoghi di lavoro al chiuso di cui al punto a) con impiegati, lavoratori e altro personale, debbano indossare la mascherina con le caratteristiche di cui al comma 2 dell’articolo 16 del DL 18/2020 c”.

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