Il Sindaco di Nicotera, non capendo il burocratese del Prefetto Lulli, prende fischi per fiaschi. Il Sindaco di Nicotera, non capendo il burocratese del Prefetto Lulli, prende fischi per fiaschi.

Il Sindaco di Nicotera, non capendo il burocratese del Prefetto Lulli, prende fischi per fiaschi.

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Riceviamo e pubblichiamo il comunicato da parte dell’Accademia della Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento di Nicotera.

Post sulla pagina personale Facebook del Sindaco Marasco

Spiace dover ritornare sull’argomento, ma non avevamo dubbi sul fatto che il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, si sarebbe sfogato sui social a dimostrazione che non ha compreso il corretto burocratese usato dal Prefetto di Vibo Valentia relativamente al ricorso invocato dall’Accademia. La questione è di merito e sta in una illegittima Ordinanza Contingibile e urgente emanata dal sindaco in data 29.09.2022 che è nulla ab origine, per come da noi sostenuto e poi confermato dal Prefetto di Vibo Valentia in data 20.01.2023, il quale, specifica: “poiché la fattispecie concreta non pare riconducibile ai casi previsti dall’art.57 del decreto legislativo n. 267/2000”.

In sostanza, non è con l’Ordinanza contingibile e urgente che si chiede ad un inquilino di lasciare i locali in uso, ma è tramite una procedura di carattere civilistico che compete, solo e soltanto, ad un giudice civile e non a un sindaco. Questo lo capiscono anche i bambini senza necessità di “Lauree e Master”, ma appare precluso solo ai duri di comprendonio. 

Spieghiamo di seguito, a chi è duro di comprendonio, quanto scrive il Prefetto.

Pag 5 del ricorso al Prefetto da parte dell’Accademia

La legge prevede che, per il ricorso all’Ordinanza contingibile e urgente, necessita percorrere la via obbligata dell’inoltro di una istanza al Prefetto entro 60 giorni con possibilità di ricorrere al TAR o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Noi, per non apparire passivi, ma convinti dell’illegittimità dell’Ordinanza, ci siamo opposti per non ingenerare un silenzio assenso che avrebbe potuto essere frainteso come una accettazione verso un atto illegittimo.

Per cui abbiamo presentato,  giocoforza, una istanza al Prefetto specificando i motivi avverso una Ordinanza emendata con l’art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 che non prevede lo sgombero di locali in affitto in comodato d’uso gratuito, perché nulla ha a che fare l’art. 54 con tale fattispecie. Le Ordinanze contingibili e urgenti sono utilizzabili solo e soltanto se preventivamente istruite e motivate <al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana tese a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili…>. No comment…

Il Prefetto, dall’esame della completa e chiara documentazione prodotta dall’Accademia, ha dedotto che “non risulta possibile procedere all’annullamento dell’ordinanza soprarichiamata, poiché la fattispecie concreta non pare riconducibile ai casi previsti dall’art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000, da ciò, non potendo conseguire la sindacabilità in via gerarchica del provvedimento in questione da parte del Prefetto”.

Una risposta estremamente chiara perché non è gerarchicamente demandata al Prefetto la questione in esame, seppur la legge prevede che sia il Prefetto a valutare se è gerarchicamente competente o meno, e ci fa sapere che non lo è. Ne prenda atto il Sindaco capendo che è la sua ordinanza a non avere titolo e legittimità.

Pag. 6 del ricorso al Prefetto da parte dell’Accademia

Il Sindaco si sarebbe dovuto rivolgere ad un giudice civile per dirimere la questione. In verità, un vero sindaco, avrebbe dovuto prima convocare l’Accademia, l’ODMIR e l’ADIMEN per discutere, ragionare e proporre soluzioni e, insieme, risolvere la questione come si fa tra persone e civili. Invece, il Sindaco, nonostante glielo imponga la legge e lo Statuto comunale, ha preferito la strada dell’illegittimità e dell’eccesso di potere.

Insomma, per dirla in maniera elementare, è come se un infermiere si presentasse in farmacia pretendendo un antibiotico mostrando la prescrizione a sua firma e non del medico. Oppure, per meglio far comprendere, è come se un vigile urbano invece di multarti per divieto di sosta, ti verbalizza scrivendo che devi sgomberare la tua abitazione. Altresì, è come se un magistrato nel giudicare un ladro di galline lo condanni applicando l’articolo sbagliato di rapina a mano armata. Tutto nullo ab origine.

Oppure, è come se un cittadino che ha il diritto di voto per eleggere un sindaco, pentendosi poi, pretenda di esercitare lo stesso diritto per farlo dimettere. PuPurtroppo non è così….

Quindi, l’Ordinanza così come alchemicamente emessa, ad cavulum canis, nella sostanza, è nulla sia di fatto che di diritto.

Difatti, il Prefetto, in maniera chiara e non più in burocratese, conclude puntualizzando “Purtuttavia, si coglie l’occasione per far presente che l’utilizzo dello strumento dell’Ordinanza sindacale contingibile ed urgente, nella presente fattispecie, sembrerebbe non attagliarsi al caso concreto, tenuto conto della rilevanza civilistica che assumerebbe la convenzione a suo tempo stipulata tra codesta Accademia e il Comune di Nicotera”. Cosa vuol dire? Che ha sbagliato il Sindaco a usare lo strumento dell’Ordinanza contingibile e urgente.

Per quanto sopra ben chiarito, l’Ordinanza non ha prodotto alcun tipo di effetto e non può essere neanche sindacata in via gerarchica dal Prefetto perché, lo stesso, esaminati gli atti, non può esprimersi su un atto amministrativo che è giuridicamente già nullo e inefficace perché la questione, ripetiamo, verte su una materia civilistica che si può dirimere solo e soltanto con una azione del Sindaco attraverso una istanza da presentare al Tribunale Civile o al Giudice di Pace.

La convenzione è ancora legittimamente efficace perché non è scaduto il termine dalla sua decorrenza legale di tre anni,  per come previsto nell’art. 1 comma 3, nonché dalla tardiva consegna delle chiavi avvenuta con verbale di consegna, in data 15 luglio 2021.

https://mediterraneinews.it/2023/01/29/nicotera-il-prefetto-contro-lordinanza-del-sindaco-piena-ragione-allaccademia-della-dieta-mediterranea/

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