In data 27 novembre 2017 si è riunita sotto la guida del responsabile dell’UTC comunale ing. Carmelo Ciampa per valutare alcune osservazioni in merito al Piano Spiaggia adottato nel 2016.
Alla riunione erano presenti oltre allo stesso Ciampa, l’ing. Valentina Vardè (progettista incaricata della redazione del Piano stessa e consigliere dell’Ordine provinciale degli Ingegneri), l’Arch. Bruno Doldo e l’ing Filippo Laganà.
La prima osservazione era pervenuta dalla Lega navale italiana – delegazione di Nicotera il cui presidente Biagio D’Ambrosio, “prendendo atto dell’assegnazione di un area demaniale inserita nel PCS aveva osservato che l’area assegnata non corrispondesse ai requisiti di facile accessibilità per poter organizzare una base nautica in funzione delle attività sociali esercitate dalla delegazione”, nonchè l’impossibilità di raggiungere l’area “per l’assoluta mancanza di viabilità, l’impossibilità di predisporre allacci primari quali corrente elettrica e acquedotto”. I tecnici pertanto hanno espresso parere favorevole all’accoglimento di questa osservazione spostando più a Nord l’area da assegnare.
Accolta anche una seconda osservazione avanzata dal “Sabbia D’oro” il cui titolare richiedeva “un ampliamento di 20 metri lineari sul lato destro o sinistro dell’area” già ottenuta in concessione. Itecnici hanno dato parere favorevole attribuendo al “Sabbia D’oro” un “ampliamento sia sulla parte frontale che su quella retrostante e sul lato destro dell’area per uniformare l’area già concessa con le nuove aree concedibili, rispettando i criteri generali della normativa in vigore”: 1) distanza delle concessioni di 50 metri fatte salvo quelle già esistenti: 2) mantenimento di una fascia di arenile libero dell’ampiezza di metri 5 a partire dalla battigia, per tutta la lunghezza della costa, vietando la presenza in quest’area d attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare fatte eccezione per i mezzi di soccorso; 3) l’impossibilità di concedere ampliamenti alle concessioni esistenti che non rispettino la distanza minima tra le aree di 50 metri lineari ai sensi della LR 12/2005; 4) la massima estensione del fronte mare delle concessioni che non può superare i 50 metri estendibili a 100 – previo parere del competente servizio regionale – nei tratti interessati da fenomeni di erosione costiera per il solo periodo di durata del fenomeno in questione o di scarsa profondità.
Rigettata invece dai tecnici una terza osservazione avanzata dalla Società Mercantiere costruzioni SAS di Ranieli Antonio, che, essendo “regolare concessionaria dell’arenile antistante alla Sayonara srl, la quale comprende la struttura denominata Beach assentita al retrostante Villaggio” e che “riconosciuta di non facile rimozione, nell’anno 2000, è stata acquisita al patrimonio dello stato che ha sempre consentito il proseguio dell’attività del bar ristorante in testa al villaggio retrostante – il quale ha sempre adempiuto al pagamento degli oneri concessori in attesa della regolarizzazione del manufatto con l’avvenuto accatastamento che a oggi la stessa Agenzia del Demanio non ha ritenuto da adempiere” e che quindi – in ultima analisi – non doveva essere considerata corpo disgiunto dalla concessione della spiaggia”. In questo caso i tecnici dall’esame di alcuni documenti hanno rilevato che non emergesse “in nessuna delle concessioni demaniali marittime fosse ricompresa la struttura denominata Beach adibita a bar ristorante”, che la stessa “era sta realizzata abusivamente sul suolo demaniale” e quindi per questo motivo “acquisita al patrimonio demaniale” e che il Comune di Nicotera già nel 2016 – prot. 7171 del 12/06/2016 – “aveva negato la richiesta di concesione demaniale in sanatoria avanzata dalla Società Mercantiere costruzioni SAS tendente ad avere in concessione l’area demaniale con entrostante manufatto” e che – infine – nel luglio scorso, sempre il Comune aveva rigettato un ulteriore richiesta “di una concessione demaniale e/o temporanea per l’utilizzo del manufatto”.
Respinta anche una quarta osservazione avanzata dai proprietari dell’Agriturismo Cally Cally che rivendicavano l’assegnazione di un lotto di spiaggia come da richiesta da essi avanzata alla regione Calabria nel 2003. I tecnici in questo caso hanno rilevato che “l’aver presentato richiesta per l’assegnazione di un lotto di spiaggia senza alcun accoglimento o rilascio di concessione non desse alcun diritto di riconoscimento di preesistenza” aggiungendo altresì che “il quadro normativo di riferimento attuale successivo alla data di presentazione della richiesta ha introdotto nuovi parametri per il rilascio di concessioni demaniali”, stabilendo che il rilascio di concessione delle stesse deve avvenire attraverso gara pubblica.
Al termine della seduta i tecnici stessi quindi hanno disposto l’invio del PCS alla Commissione straordinaria per la sua approvazione definitiva.