Nicotera: il comune approva il regolamento per la definizione agevolata delle controversie esistenti in materia di tributi.

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La commissione straordinaria che amministra attualmente il comune di Nicotera ha emanato un pubblico avviso in data 14 settembre per informare la popolazione dell’avvenuta approvazione di regolamento per la definizione agevolata delle controversie esistenti in materia di tributi.

Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore.

La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all’articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune Nicotera (VV) e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall’approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomanda A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano.

Ai fini della definizione delle controversie di cui all’articolo 2, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:
a) l’imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nel fatto impugnato;
b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto.

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all’agente della riscossione rinuncia a quest’ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.

All’importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4. Se l’importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:
a) il 40 per cento dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
b) il 40 per cento del l’importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
c) il 20 per cento dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

Il Comune notifica l’eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

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