Assolto al processo “Genesi”, Luigi Mancuso ottiene dalla Cassazione di poter richiedere alla Corte di Appello di Salerno, un indennizzo a titolo di equa riparazione.

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Luigi Mancuso, 64 anni boss di Limbadi , ha chiesto al Ministero della Giustizia il pagamento di un indennizzo a titolo di equa riparazione dell’irragionevole durata del processo “Genesi” durato 13 anni, a far data dall’ordinanza di custodia cautelare, e concluso a Vibo Valentia nel maggio del 2013, con la piena assoluzione del Mancuso.

La richiesta di indennizzo è stata presentata il 14 febbraio del 2014, rigettando i giudici la domanda adducendo che non era stata presentata l’istanza di accelerazione per come previsto dalla legge del 2001. Luigi Mancuso aveva proposto opposizione avverso tale decisione, ma anche la Corte d’Appello di Salerno ha ritenuto di dover rigettare la domanda di Mancuso. I legali ricorrono in Cassazione e il ricorso del boss di Limbadi viene  accolto dalla sesta sezione civile che ha affermato un principio di diritto in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento penale.

Dovrà essere una nuova sezione civile della Corte d’Appello di Salerno a procedere ad un nuovo esame della domanda di Luigi Mancuso che ha chiesto al Ministero della Giustizia il pagamento di un indennizzo a titolo di equa riparazione dell’irragionevole durata del processo “Genesi” concluso a Vibo Valentia nel maggio del 2013, a 13 anni di distanza dalle ordinanze di custodia cautelare e dal blitz della Dda di Catanzaro.

Il ricorso era stato presentato il 14 febbraio del 2014, ma i giudici avevano rigettato la domanda in quanto non risultava presentata l’istanza di accelerazione voluta da una legge del 2001. Luigi Mancuso aveva proposto opposizione avverso tale decisione, ma anche la Corte d’Appello di Salerno in composizione collegiale aveva rigettato la domanda di Mancuso in quanto l’imputato non aveva depositato l’istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’articolo 2-bis. I legali di Mancuso, hanno invece sostenuto la richiesta seppur senza l’istanza di accelerazione del processo penale, ricevendo ragione della loro tesi da parte della Cassazione, sentenziando che è applicabile anche in mancanza della domande di equa riparazione relativa ai procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della stessa, avessero già superato la durata ragionevole di cui all’art. 2-bis della medesima legge”.

Per tali motivi, la sesta sezione civile della Cassazione ha annullato la decisione della Corte d’Appello di Salerno che , in diversa composizione dovrà procedere ad un nuovo esame alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte

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